Sui requisti per l'esercizio della professione di maestro di sci
Sui requisti per l'esercizio della professione di maestro di sci
Unione europea – Riconoscimento qualifiche professionali – Maestro di sci – Mutuo riconoscimento – Presupposti
Ai fini dell'esercizio della professione di maestro di sci, il superamento della prova di formazione comune (PFC), prova certificante l'abilità tecnica, indicata dall’art. 2 e dall’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/907, della Commissione del 14 Marzo 2019 che istituisce una prova di formazione comune per i maestri di sci ai sensi dell'art. 49-ter della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, comporta il rilascio del certificato di competenza previsto dall’art. 8 del medesimo regolamento che, secondo il principio del riconoscimento automatico, consente, ex art. 4 del citato regolamento, di esercitare in Italia l'attività, senza alcuna limitazione temporale e senza dover procedere al riconoscimento del titolo, bensì con la diretta iscrizione all’albo tenuto dal collegio regionale (o provinciale) dei maestri di sci, ex art. 3 della legge 8 marzo 1991, n. 81 “Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina”. (1).
Unione europea – Riconoscimento qualifiche professionali – Provincia autonoma di Trento – Maestro di sci – Esercizio temporaneo – Presupposti
In assenza del certificato di competenza previsto dall’art. 8 del regolamento delegato (UE) 2019/907 della Commissione del 14 Marzo 2019, comportante il superamento della prova di formazione comune (PFC), prova certificante l'abilità tecnica, ai fini dell'esercizio, da parte dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea, anche in via temporanea e autonoma, della professione di maestro di sci - avente ripercussioni in materia di pubblica sicurezza - nella provincia autonoma di Trento è comunque necessario il superamento delle prove "Eurotest ed Eurosecurité", ai sensi i dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 206 del 2007 (attuativo della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali), espressamente richiamato dalla deliberazione della giunta provinciale n. 1889 del 16 novembre 2017 e dall'art. 23, comma 4-bis, del decreto del Presidente della provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg (regolamento di esecuzione della l.prov. n. 20 del 1993). Né vi sono motivi per distinguere fra esercizio temporaneo o stabile della professione, che non fa mutare i livelli di sicurezza richiesti. I pericoli e la preparazione necessaria a prevenirli, si manifestano in modo identico a prescindere dal periodo di tempo in cui la professione è esercitata e la sicurezza dell’attività di insegnamento coinvolge tutti gli aspetti dell’insegnamento stesso. (2).
Il Consiglio di Stato, in applicazione di tali principi, ha pertanto riformato la sentenza del T.r.g.a. Trento che, in accoglimento del ricorso, aveva inteso distinguere fra esercizio stabile ed esercizio temporaneo della professione.
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
Veröffentlichungsjahr:
2025
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten