"Apostille" e "Adeverinta": rilevanza preclusiva della relativa omissione nella procedura di riconoscimento del titolo conseguito in Romania

"Apostille" e "Adeverinta": rilevanza preclusiva della relativa omissione nella procedura di riconoscimento del titolo conseguito in Romania


Unione europea –  Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali – Libertà di stabilimento – Riconoscimento del titolo di formazione professionale –  Apostille – Principio di proporzionalità


In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell’Unione europea ai fini dell’esercizio sul territorio nazionale di una professione regolamentata, è illegittimo il provvedimento di rigetto della istanza che sia motivato con riferimento all’assenza nella documentazione prodotta della “apostille” ai sensi della convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 o di altra forma di legalizzazione dei documenti presentati. Difatti, si tratta di un adempimento non previsto dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 ed inoltre la prassi di richiedere tale “apostille” rappresenta un ostacolo alla libera circolazione del mercato interno ai sensi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e non risulta rispettoso del principio di proporzionalità. (1).
L’apostille è un timbro che viene apposto dal governo di un Paese firmatario della convenzione dell'Aja 5 ottobre 1961 che riconosce la qualità con cui opera il funzionario pubblico che ha sottoscritto il documento, la veridicità della firma e l'identità del timbro o del sigillo del quale il documento è rivestito. L'apposizione di tale timbro non rende necessaria la legalizzazione del documento da parte dell'autorità diplomatica del Paese di provenienza (Cass. civ., sez. lav., ordinanza 11 agosto 2022, n. 24697).

Unione europea –  Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali – Libertà di stabilimento - Riconoscimento del titolo di formazione professionale – Adeverinta


È illegittimo il provvedimento di rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Romania che sia motivato con riferimento all’assenza nella documentazione prodotta dall’istante della “Adeverinta” (ossia il certificato ministeriale recante l’attestato di abilitazione all’insegnamento in una determinata materia), poiché la comparazione tra la formazione compiuta all’estero (Stato di provenienza) e quella prevista dallo Stato di appartenenza va effettuata in concreto; inoltre in mancanza della “Adeverinta” possono soccorrere gli attestati di formazione esteri (nel caso di specie, i "Nivel") e nazionali ovvero possono essere disposte misure compensative più significative di quelle ordinarie. (2).
La sezione ha precisato che, con il termine “Adeverinta”, si fa riferimento all’attestazione con cui la competente autorità dello Stato membro in cui il titolo è stato conferito (nella specie, il Ministero dell’educazione romeno), certifica il valore abilitante della formazione conseguita sul territorio dello Stato, indicando la disciplina specifica in cui l’abilitazione è stata conseguita, oltre alla fascia d’età degli alunni.
 

Unione europea –  Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali – Libertà di stabilimento – Riconoscimento del titolo di formazione professionale –  Adeverinta –  Integrazione documentale


Ai sensi dell’art. 51 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 (che impone allo Stato membro di informare il richiedente delle eventuali carenze nella sua documentazione entro un mese dal ricevimento dell’istanza), l’ “Adeverinta” è passibile di richiesta di integrazione documentale. Solo a far data dal ricevimento della documentazione completa da parte dell’interessato decorre il successivo termine di tre mesi previsto dall’art. 51 per la definizione del procedimento. (3).

Unione europea – Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali – Libertà di stabilimento – Riconoscimento del titolo di formazione professionale –  Adeverinta –  Integrazione documentale – Natura ordinatoria dei termini


In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell’Unione europea ai fini dell’esercizio sul territorio nazionale di una professione regolamentata, i termini previsti dall’art. 51 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, in assenza di espressa indicazione nel senso della loro perentorietà, hanno natura ordinatoria. L’inadempimento del richiedente alla richiesta di integrazione istruttoria dell’amministrazione, peraltro suscettibile di proroga ovvero di sospensione secondo i generali principi di proporzionalità e di favor per la libertà di circolazione, non può condurre ex se al rigetto dell’istanza. Difatti, qualora venga presentato un titolo di formazione ai sensi dell’art. 13 della citata direttiva, l’amministrazione deve comunque valutare il percorso di studi del richiedente e decidere eventualmente allo stato degli atti, riconoscendo il titolo, disponendo eventuali misure compensative, ovvero può respingere motivatamente l’istanza. (4).


(1) Conformi: Corte di giustizia UE, sez. VI, 15 giugno 2023, C-132/22, BM, NP
Difformi: Cass. civ., sez. lav., ordinanza 11 agosto 2022, n. 24697; sez. I, ordinanza 11 giugno 2018, n. 15073. In motivazione, la sezione ha precisato che tali pronunce riguardano questioni non oggetto di armonizzazione UE e comunque non direttamente funzionali alla libera circolazione nel mercato interno, ossia la certificazione medica di paesi non UE per assenze da lavoro e la procura alle liti.

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 9 luglio 2024, n. 6089; 16 maggio 2024, n. 4345 e n. 4346; 27 dicembre 2023, n. 11237; Ad. plen. 29 dicembre 2022, n. 19, n. 20, n. 21, n. 22.
Difformi: Cons. Stato, sez. VII, ordinanza 3 luglio 2024, n. 2521.

(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
(4) Non risultano precedenti negli esatti termini


Veröffentlichungsjahr:

2024

Sachbereich:

UNIONE Europea, LIBERTÀ DI STABILIMENTO

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten