Alla Corte di giustizia UE la questione circa la compatibilità con il diritto eurounitario dell’applicazione dell’art. 14 l. n. 689 del 1981 alle procedure antitrust

Alla Corte di giustizia UE la questione circa la compatibilità con il diritto eurounitario dell’applicazione dell’art. 14 l. n. 689 del 1981 alle procedure antitrust


Unione Europea – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE – Autorità garante della concorrenza e del mercato - Art. 14 l. n. 689 del 1981 – Applicabilità alle procedure antitrust – Compatibilità con il diritto UE

È rimessa alla Corte di giustizia UE la seguente questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE: “Se l’art. 102 Tfue, letto alla luce dei principi di tutela della concorrenza ed effettività dell’azione amministrativa, debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale, quale quella discendente dall’applicazione dell’art. 14 l. 24 novembre 1981, n. 689 – come interpretata nel diritto vivente – che impone all’Autorità garante della concorrenza e del mercato di avviare il procedimento istruttorio per l’accertamento di un abuso di posizione dominante entro il termine decadenziale di novanta giorni, decorrente dal momento in cui l’Autorità ha la conoscenza degli elementi essenziali della violazione, potendo questi ultimi esaurirsi nella prima segnalazione dell’illecito”(1).

(1) Il Tar per il Lazio ha evidenziato che viene spesso argomentato come l’inerzia dell’Agcm determinerebbe un vulnus agli interessi pubblici alla cui cura essa è preposta, sicché il termine sarebbe posto anche al fine di sollecitare un pronto intervento repressivo, evitando così il consolidarsi dell’affidamento dell’impresa, ma che, tuttavia, l’applicazione di un termine decadenziale per l’avvio del procedimento istruttorio, a fronte di condotte illecite ancora in corso, apparirebbe, per certi versi, contraddittoria ed illogica, atteso che determina una sostanziale impossibilità per l’Autorità di reprimere fatti illeciti che continuano ad offendere l’interesse pubblico che la medesima autorità è istituzionalmente deputata a curare. Infine, in relazione all’esigenza di certezza del diritto, il Tar per il Lazio ha osservato come l’ordinamento italiano già preveda, proprio onde evitare contestazioni che sopraggiungano dopo un tempo eccessivamente lungo, un diverso termine di prescrizione quinquennale dalla cessazione della condotta illecita (art. 28 l. n. 689 del 1981).


Veröffentlichungsjahr:

2023

Sachbereich:

UNIONE Europea, RINVIO pregiudiziale alla Corte di giustizia UE

UNIONE Europea

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten