Sulla giurisdizione in caso di pretesa alla restituzione delle quote associative di un circolo della Marina militare

Sulla giurisdizione in caso di pretesa alla restituzione delle quote associative di un circolo della Marina militare


Militare – Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – Circolo ricreativo - Restituzione quote – Giurisdizione

 

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla pretesa alla restituzione di quote versate da un ufficiale della Marina militare ad un circolo ricreativo della Marina stessa, trattandosi di associazione avente natura privatistica, assoggettata alla disciplina del codice civile (1).

 

(1) Non risultano precedenti in termini.

 

Nel caso di specie, un ufficiale della Marina militare aveva domandato la restituzione delle quote versate ad un ente circolo della Marina stessa; in base al d.P.R. n. 83 del 1949, infatti, il versamento della quota era obbligatorio ed il mancato versamento sanzionabile sotto il profilo disciplinare. Il diniego era stato impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto, nel suddetto parere, che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dovesse ritenersi inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a.

Infatti, per un verso la controversia non può ritenersi attinente al rapporto di impiego non privatizzato, atteso che si pretende la restituzione di “somme corrisposte in forza di un rapporto associativo destinato ad alimentare la provvista dei circoli - «organismi di protezione sociale» … deputati ad assicurare il benessere dei militari nel tempo libero - e che, per ciò solo, è altro rispetto al rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione”.

Per altro verso, le norme del d.P.R. n. 83 del 1949, che impongono come obbligatorio il versamento delle quote, con sanzioni disciplinari in caso di mancato versamento, sono in contrasto con il d.lgs. n. 66 del 2010: in particolare, con gli artt. 465 e 466, in forza dei quali i circoli ufficiali e sottoufficiali delle Forze militari sono organismi di protezione sociale, alimentati da contributi pubblici e dai corrispettivi dei servizi resi in favore degli utenti e per i quali non è prevista alcuna contribuzione obbligatoria. Le sanzioni previste dal d.P.R. n. 83 del 1949 in caso di mancato versamento sono poi in contrasto col principio della c.d. riserva di codice in materia di illeciti disciplinari

(art. 1352 comma 1 c.m.). Tali norme del d.P.R. n. 83 del 1949 non possono, dunque, più trovare applicazione.


Veröffentlichungsjahr:

2023

Sachbereich:

MILITARE

RICORSI amministrativi, RICORSO straordinario al Presidente della Repubblica

RICORSI amministrativi

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten