L’inclusione del metodo ABA nei livelli essenziali delle prestazioni non comporta l’automatico riconoscimento, in capo al richiedente, di un diritto all’erogazione del trattamento nella misura richiesta

L’inclusione del metodo ABA nei livelli essenziali delle prestazioni non comporta l’automatico riconoscimento, in capo al richiedente, di un diritto all’erogazione del trattamento nella misura richiesta


Giustizia amministrativa – Sanità pubblica e sanitari – Giurisdizione esclusiva – Diniego - Mancata impugnativa – Ammissibilità del ricorso

È ammissibile il ricorso per l’accertamento del diritto all’erogazione del trattamento riabilitativo con metodo A.B.A. per il disturbo dello spettro autistico anche in caso di mancata tempestiva impugnazione del provvedimento di diniego dell’amministrazione sanitaria, rientrando la controversia in esame nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.), nell’ambito della quale la tutela nei confronti della pubblica amministrazione ha ad oggetto diritti soggettivi (nel caso di specie il diritto alla salute) strettamente connessi all’adozione di atti e provvedimenti amministrativi, e come tali non soggetti ai termini di decadenza (1).


Sanità pubblica e sanitari - Atto amministrativo – Discrezionalità tecnica – LEA - ABA
 

L’inclusione del metodo dell’analisi comportamentale applicata (Applied Behaviour Analysis –A.B.A.) per il trattamento del disturbo dello spettro autistico nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA) implica che il diniego di tale trattamento può risultare giustificato solo a fronte dell’erogazione da parte dell’Amministrazione sanitaria di una diversa terapia che possa contrastare altrettanto efficacemente la disabilità di cui è portatore il minore, ai sensi dell’art. 1, comma 7, d.lgs. n. 502 del 1992. Ne consegue che se, da un lato, l’inclusione nei LEA del metodo A.B.A. non comporta l’automatico riconoscimento in capo al richiedente di un diritto all’erogazione del trattamento nella misura richiesta sulla base di quanto indicato dai soggetti erogatori privati, dall’altro, l’ambito di discrezionalità tecnica riconosciuto all’Amministrazione sanitaria riguarda la scelta del trattamento terapeutico più adeguato in base alle specifiche condizioni di salute del minore e, tra più “forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze”, di quella che garantisce un “uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza” (art. 1, comma 7, d.lgs. n. 502 del 1992) (2).


(1) Conformi: Cass. civ. sez. un., ord. n. 1781 del 2022;

Difformi: non risultano precedenti difformi;

(2) Conformi: T.a.r. per la Campania, sez. V, 7 giugno 2023, n. 3511; sez. VI, 11 aprile 2023 n. 2223;

Difformi: non risultano precedenti difformi.


Veröffentlichungsjahr:

2024

Sachbereich:

GIUSTIZIA amministrativa

SANITÀ pubblica e sanitari

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten