Sulla motivazione dell’atto di alta amministrazione con cui il Consiglio dei ministri risolve i conflitti tra i singoli ministeri

Sulla motivazione dell’atto di alta amministrazione con cui il Consiglio dei ministri risolve i conflitti tra i singoli ministeri


Energia elettrica ed energia in genere – Impianti fotovoltaici – Governo – Consiglio dei ministri – Atto amministrativo – Atto di alta amministrazione - Istruttoria

 

L’atto di alta amministrazione con cui il Consiglio dei ministri risolve il conflitto tra singoli ministeri, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, è finalizzato a trovare una regola di composizione del conflitto ed, in mancanza, a decidere quale degli interessi debba prevalere nel caso di specie, esercitando la funzione ordinativa degli interessi propria della potestà di governo, nel rispetto delle priorità che discendono sia dal programma di governo, come definito nell’ambito del rapporto di fiducia con il Parlamento, sia dagli obblighi eventualmente assunti in sede internazionale ai sensi dell’art. 117, comma 1 Cost.; non si tratta, dunque, solamente di assicurare il coordinamento tra interessi pubblici affidati a diversi centri di imputazione o a diversi livelli territoriali di governo, a fini di semplificazione, come accade ad esempio nella conferenza di servizi, ma di decidere, di volta in volta, quali siano le priorità dell’azione di governo stabilendo il criterio ordinativo degli interessi pubblici necessario ad assicurare l’unitarietà dell’azione di governo. Pertanto, le attività istruttorie restano di competenza delle amministrazioni di settore: non compete al Consiglio dei ministri l’accertamento dei fatti e la verifica di coerenza tra gli atti interni al procedimento amministrativo di competenza dei ministeri di settore, e neppure dare attuazione ad eventuali giudicati di annullamento di atti e provvedimenti della sequenza procedimentale che vincolano gli organi amministrativi procedenti, né esso può ritenersi vincolato da giudicati che confermano la legittimità di provvedimenti di diniego e, conseguentemente, la sussistenza delle esigenze di tutela presidiate dal vincolo. Di conseguenza, il sindacato giurisdizionale su tale atto non può essere esercitato secondo gli stessi principi che governano la verifica circa il rispetto delle regole della

c.d. deontologia della discrezionalità valevoli per gli atti ed i provvedimenti amministrativi, privi di una qualche rilevanza politica qualificata (1).

 

 

(1) Non risultano precedenti negli esatti termini.


Veröffentlichungsjahr:

2024

Sachbereich:

ATTO amministrativo

ENERGIA elettrica ed energia in genere, IMPIANTI fotovoltaici

GOVERNO

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten