Immediata impugnabilità di atti a contenuto generale e ammissibilità dell'azione delle associazioni di categoria in materia ambientale.
Immediata impugnabilità di atti a contenuto generale e ammissibilità dell'azione delle associazioni di categoria in materia ambientale.
Immediata impugnabilità di atti a contenuto generale e ammissibilità dell'azione delle associazioni di categoria in materia ambientale.
Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Aree idonee – Atti regolamentari – Immediata impugnabilità degli atti a contenuto generale
Gli atti regolamentari (a cui si affiancano i provvedimenti amministrativi a contenuto generale) non sono immediatamente impugnabili quando la lesione non derivi direttamente da essi, ma dai successivi atti esecutivi, i cui contenuti non siano già preordinati e vincolati dalla fonte regolamentare. I regolamenti risultano, invece, immediatamente impugnabili quando tale vincolo sia configurabile e gli atti da emanare in base al regolamento assumano quindi carattere di mera applicazione delle norme in esso contenute (1).
Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Aree idonee – Atti regolamentari – Interesse ad agire delle associazioni di categoria
Al fine di valutare l’immediata lesività (della delibera tariffaria e, più in generale, di un regolamento o di un atto amministrativo generale) sono da ritenere decisivi: il contenuto dell’atto impugnato e il tenore delle censure formulate. (2).
Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Aree idonee – Atti regolamentari – Interesse ad agire delle associazioni di categoria
Ai fini dell’ammissibilità della impugnazione proposta dalle associazioni di categoria è necessario che: a) la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati; b) l'interesse tutelato con l'intervento sia comune a tutti gli associati, che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all'associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati). Resta comunque preclusa ogni iniziativa giurisdizionale sorretta dal solo interesse al corretto esercizio dei poteri amministrativi o per mere finalità di giustizia, essendo per contro necessario un interesse concreto ed attuale (imputabile alla stessa associazione) alla rimozione degli effetti pregiudizievoli prodotti dal provvedimento controverso (3).
(1) Conformi: Conformi: Cons. Stato, sez. II, 23 febbraio 2026, n. 1413; sez. IV, 12 settembre 2023 n. 8277; sez. V, 1° ottobre 2018, n. 5619; sez. V, 13 giugno 2016, n. 2518; sez. IV, 17 marzo 2003, n.1379; sez. V, 27 aprile 1990; n. 379; sez. V, 9 dicembre 1986, n. 601.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 16 settembre 2024, n. 7601.
(3) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen., 2 novembre 2015 n. 9 e sez. IV, 24 febbraio 2021 n. 1616.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
ENERGIA elettrica ed energia in genere, ENERGIA rinnovabile
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten