Sui vizi di motivazione e sul difetto di istruttoria negli atti regolatori delle autorità amministrative indipendenti.

Sui vizi di motivazione e sul difetto di istruttoria negli atti regolatori delle autorità amministrative indipendenti.


Autorità amministrative indipendenti – Autorità di regolazione dei trasporti – Atto di regolazione – Vizi di legittimità – Partecipazione – Trasparenza

 

In presenza di un atto di regolazione adottato delle autorità amministrative indipendenti (nel caso di specie dall'Autorità di regolazione dei trasporti), la configurazione dei tradizionali vizi di legittimità come quelli di difetto di motivazione ed istruttoria deve calibrarsi alla luce della tipologia di atto e procedimento, per cui la legittimità della regolazione si rinviene nell’indipendenza del regolatore e nella trasparenza e partecipazione procedimentale garantite, con possibilità, per gli stakeholder, di offrire il proprio contributo, sicché la partecipazione e la trasparenza colmano il fisiologico deficit di legittimazione democratica che caratterizza il regolatore, soggetto abilitato, benché estraneo alla dinamica classica delle fonti del diritto, alla creazione di atti con valenza sostanzialmente normativa in ambiti ad elevato contenuto tecnico. (1).



 

Autorità amministrative indipendenti – Autorità di regolazione dei trasporti – Atto di regolazione – Motivazione – Procedimento

 

Gli atti di regolazione delle autorità amministrative indipendenti (nel caso di specie dall'Autorità di regolazione dei trasporti), benché a contenuto generale, sono soggetti all’obbligo di motivazione, in deroga all’art. 3, comma 2, l. n. 241 del 1990. Tale motivazione trova fondamento non nella struttura dell’atto amministrativo, ma nell’esigenza di legittimazione del potere regolatorio, e si articola lungo l’intero procedimento. Ne consegue che la sua sufficienza, al pari della completezza dell’istruttoria, va verificata avendo riguardo a tutti gli atti procedimentali richiamati nella delibera finale e resi pubblici dall’autorità. (2).


In motivazione il Tribunale ha ricordato che l’art. 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229 ha imposto alle autorità indipendenti con funzioni regolatorie di dotarsi di forme di analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR). Da tale obbligo la giurisprudenza ha desunto la soggezione a motivazione degli atti di regolazione.

 

Autorità amministrative indipendenti – Autorità di regolazione dei trasporti – Atto di regolazione – Istruttoria – Motivazione – Limiti

 

Il difetto di istruttoria o di motivazione di un atto di regolazione delle autorità amministrative indipendenti (nel caso di specie dell'Autorità di regolazione dei trasporti) è configurabile solo quando nell’intero procedimento regolatorio, o nell’illustrazione del suo svolgimento, non si rinvenga l’analisi o la giustificazione delle scelte contestate, ovvero quando la giustificazione resa sia manifestamente irrazionale o incoerente con il contenuto dell’atto. Non integra invece alcun vizio il mancato accoglimento, da parte del regolatore, delle proposte formulate dai soggetti regolati (nella specie, concessionari) nel corso del procedimento. (3).




(1) Non risultano precedenti negli esatti termini.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini.
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini.


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

AUTORITÀ amministrative indipendenti, AUTORITÀ di regolazione dei trasporti

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten