Equivalenza tecnica e unicità dell'offerta: i limiti alle soluzioni alternative.

Equivalenza tecnica e unicità dell'offerta: i limiti alle soluzioni alternative.


Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Gara – Offerta – Principio di equivalenza – Aliud pro alio

 

Il principio di equivalenza funzionale, che opera anche in assenza di espresso richiamo nella lex specialis e si applica sia ai requisiti di ammissione sia alla valutazione degli aspetti qualitativi dell’offerta, consente di ammettere soluzioni tecniche diverse da quelle indicate negli atti di gara, purché idonee a soddisfare in modo equivalente le esigenze della stazione appaltante; esso non può, tuttavia, essere invocato per derogare alle caratteristiche tecniche minime e strutturali che definiscono l’identità della prestazione richiesta, risolvendosi altrimenti l’offerta in un aliud pro alio (nella specie, è stata ritenuta tale l’offerta di ecostazioni con struttura e bascule in alluminio anodizzato anziché nei materiali prescritti dalle specifiche tecniche). (1).


In motivazione, la sezione ha precisato che: i) il principio di equivalenza permea la disciplina dell’evidenza pubblica ed è espressione del favor participationis, imponendo alla stazione appaltante di valutare le soluzioni offerte in relazione alla loro concreta idoneità a soddisfare le esigenze sottese alle specifiche tecniche, senza arrestarsi a un confronto meramente formalistico; ii) la dichiarazione di equivalenza non deve necessariamente essere contenuta in un documento autonomo, potendo ricavarsi dal complesso della documentazione tecnica, purché il prodotto offerto sia univocamente identificabile e ne risulti attestata l’equivalenza tecnico-qualitativa; iii) nella specie, benché l’impresa avesse illustrato le caratteristiche che, a suo avviso, rendevano l’alluminio anodizzato equivalente o superiore ai materiali prescritti, l’impiego di materiali diversi per la struttura e le bascule delle ecostazioni incideva sui requisiti tecnici minimi strutturali della prestazione.

 

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Gara – Principio di unicità dell’offerta – Offerte alternative – Divieto

 

Il principio di unicità dell'offerta vieta non soltanto la presentazione di più offerte formalmente distinte, ma anche l'inserimento, nella medesima offerta, di più proposte formulate in via alternativa o subordinata, quando la scelta dell'una renda impraticabile o escluda l'altra. La presentazione di un simile ventaglio di soluzioni attribuisce al concorrente un indebito vantaggio rispetto agli altri partecipanti, altera la par condicio e rende più difficoltosa l'individuazione della migliore offerta. Integra pertanto un'offerta alternativa la proposta con cui il concorrente offra in via principale un prodotto diverso da quello individuato dalle specifiche tecniche e, subordinatamente all'eventuale giudizio della stazione appaltante circa l'inderogabilità delle caratteristiche prescritte, dichiari la propria disponibilità a fornire il prodotto conforme alla lex specialis. (2).


Il principio di unicità dell'offerta è diretto ad assicurare che ciascun concorrente partecipi alla procedura mediante una sola proposta contrattuale, così da consentire la comparazione delle offerte in condizioni di parità. Il divieto riguarda anche più proposte contenute nella medesima offerta e formulate in via alternativa o subordinata, quando la scelta dell'una escluda la praticabilità dell'altra, poiché il concorrente disporrebbe in tal modo di un ventaglio di soluzioni maggiore rispetto agli altri partecipanti. Nel caso di specie, l'impresa aveva offerto in via principale ecostazioni realizzate con materiali diversi da quelli prescritti, dichiarando al contempo che, qualora la stazione appaltante avesse ritenuto inderogabile l'impiego dell'acciaio, avrebbe fornito le strutture nei materiali indicati dalle specifiche. Tale dichiarazione non esprimeva una mera disponibilità esecutiva né configurava una semplice miglioria, ma introduceva una diversa prestazione subordinata al giudizio della stazione appaltante sull'inderogabilità delle specifiche tecniche, determinando il carattere alternativo della proposta e un indebito vantaggio rispetto ai concorrenti che avevano presentato un'unica soluzione.


(1) Conformi: T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. II, n. 968 del 2026; Cons. Stato, sez. III, n. 668 del 2026; n. 8840 del 2025; C.g.a, sez. giur., n. 1017 del 2025;

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. III, n. 6992 del 2024; sez. V, n. 4537 del 2024.
 


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, GARA

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten