Il T.a.r. per il Lazio rimette alla Corte di giustizia UE alcune questioni relative allo “strumento di azione per la sicurezza dell'Europa” (SAFE)
Il T.a.r. per il Lazio rimette alla Corte di giustizia UE alcune questioni relative allo “strumento di azione per la sicurezza dell'Europa” (SAFE)
Il T.a.r. per il Lazio rimette alla Corte di giustizia UE alcune questioni relative allo “strumento di azione per la sicurezza dell'Europa” (SAFE)
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Gara – Esclusione – Fornitura di armamenti – Impresa ausiliaria controllata dal soggetto appartenente a Stato terzo – Investimenti esteri diretti – Sicurezza nazionale – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE
Vanno rimessi alla Corte di giustizia UE i seguenti quesiti: a) se l’art. 16, paragrafo 3 del Regolamento europeo del 27 maggio 2025 n. 2025/1106/UE (Regolamento SAFE) vada inteso nel senso che la norma - nella parte in cui prescrive che non possono partecipare operatori soggetti al controllo né di un paese terzo che non sia uno Stato EFTA-SEE o l'Ucraina né di un altro soggetto di un paese terzo non stabilito nell'Unione, in uno Stato EFTASEE o in Ucraina - debba essere riferita e applicata anche agli operatori economici che, benché non assumano la qualifica di “contraenti” né quella di “subappaltatori”, siano stati chiamati dal concorrente, privo di un determinato requisito tecnico richiesto dalla disciplina di gara, a prestare la propria capacità tecnica e le proprie risorse personali e/o strumentali ai sensi dell’art. 63 della Direttiva n. 2014/24/UE e dell’art. 104 d.lgs. n. 36 del 2023; - nel caso di risposta affermativa al suddetto quesito, si sottopone alla Corte di Giustizia UE la seguente ulteriore questione: b) “se l’art. 16, paragrafo 5 del Regolamento SAFE vada inteso nel senso che la norma - nella parte in cui prevede una deroga alla regola escludente di cui al precedente paragrafo 3 dello stesso articolo 16 in favore dell’operatore economico che sia stato sottoposto a controllo (“screening”) ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 ottenendo l’autorizzazione all’investimento da parte del Governo di altro Stato Membro - sia tale da imporsi in termini vincolanti e indiscutibili anche all’Amministrazione, che abbia indetto e gestisca una procedura di aggiudicazione SAFE, la quale, perciò, si dovrebbe limitare a prendere atto dell’autorizzazione di altro Stato Membro nella decisione sull’ammissione dell’operatore interessato alla procedura; - ovvero se, al contrario: tale Amministrazione aggiudicatrice conservi comunque il potere di opporsi motivatamente alla ammissione dell’impresa, interessata dalla deroga in questione, alla procedura di aggiudicazione, opponendo ragioni legate alla tutela dei propri primari interessi di difesa e sicurezza nazionale, alla luce dei principi scaturenti dagli artt. 346 TFUE (lett. b), 42 TUE, 4, paragrafo 2, TUE, 1, commi 2 e 3 Regolamento europeo 19 marzo 2019, n. 2019/452/UE oltre che alla luce del Considerando 17 del Regolamento SAFE e della seconda parte del comma 5 dell’art. 16 del Reg. SAFE”. (1).
La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 89 del 29 settembre 2026.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten