Infondata la domanda di ottemperanza alla sentenza che abbia ordinato l'ostensione di atti non materialmente detenuti dall'amministrazione.

Infondata la domanda di ottemperanza alla sentenza che abbia ordinato l'ostensione di atti non materialmente detenuti dall'amministrazione.


Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Impossibilità materiale di ostensione – Conseguenze

 

È infondato il ricorso per l’ottemperanza a una sentenza che abbia ordinato l’ostensione di documenti non materialmente detenuti dall’amministrazione. Invero, in assenza della documentazione oggetto dell’istanza di accesso, non può essere pronunciata una sentenza di accoglimento con mera funzione di accertamento dell’obbligo, avente un valore puramente formale e non suscettibile di concreta esecuzione. In tali casi, l’amministrazione assolve l’onere di dare esecuzione alla sentenza dichiarando la mancata detenzione dei documenti, non essendo invece tenuta alla predisposizione ex novo di un documento a carattere lato sensu certificativo, trattandosi di un’attività estranea al perimetro del diritto di accesso. (1).



 

Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Esistenza del documento – Onere della prova

 

In materia di accesso ai documenti amministrativi, la dimostrazione dell’esistenza del documento richiesto grava sul richiedente, il quale può assolvere tale onere anche in via indiziaria o presuntiva, ma non anche attraverso mere supposizioni, semplici illazioni o astratte congetture. (2).




(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2026, n. 779; sez. VI, 20 maggio 2022, n. 2997; C.g.a., sez. giur., 19 gennaio 2026, n. 34.

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 20 maggio 2026, n. 4081; 29 gennaio 2026, n. 779; 8 novembre 2023, n. 9622.


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

ATTO amministrativo, ACCESSO ai documenti

ATTO amministrativo

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten