Azione avverso il silenzio: l’istanza meramente conoscitiva non determina la decorrenza del termine.
Azione avverso il silenzio: l’istanza meramente conoscitiva non determina la decorrenza del termine.
Azione avverso il silenzio: l’istanza meramente conoscitiva non determina la decorrenza del termine.
Giustizia amministrativa – Azione avverso il silenzio – Decorrenza del termine – Istanza conoscitiva – Inidoneità
La presentazione di una istanza avente finalità meramente conoscitiva, volta ad acquisire informazioni presso l’amministrazione, non è idonea a determinare la decorrenza del termine per la proposizione dell’azione avverso il silenzio di cui all’art. 31 c.p.a. Tale effetto si produce, invece, in caso di presentazione di un’istanza diretta a sollecitare la conclusione di uno specifico procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, decorrendo il termine annuale dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento. (1).
Nel caso di specie, il ricorrente, studente universitario trasferito da altro ateneo, dopo aver inizialmente chiesto all’Università informazioni sul riconoscimento degli esami precedentemente sostenuti e dei relativi crediti formativi, presentava un’istanza volta a sollecitare la definizione della propria posizione, proponendo in seguito ricorso avverso il silenzio ai sensi dell'art. 31 c.p.a. Nel respingere l'eccezione di irricevibilità formulata dall'amministrazione, il collegio ha evidenziato come soltanto la seconda istanza, ulteriormente specificata con successivo atto di significazione e diffida, fosse idonea a determinare in capo all'Università un obbligo di provvedere entro determinati termini, dalla cui inutile scadenza computare il termine annuale per l'azione avverso il silenzio.
Atto amministrativo – Ritardo nella conclusione del procedimento – Indennizzo – Presupposti – Ambito di operatività
L’indennizzo da mero ritardo di cui all’art. 2-bis, comma 1-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241 può essere riconosciuto, ai sensi dell’art. 28, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, esclusivamente per i procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa, previa tempestiva attivazione del potere sostitutivo, mediante il quale l’interessato deve richiedere l’emanazione del provvedimento non adottato. (2).
In motivazione il Collegio ha sottolineato la mancata attuazione del successivo comma 12 del citato art. 28, nella parte in cui demanda a un regolamento l'eventuale graduale applicazione dell'indennizzo da mero ritardo a procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10.
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 2023, n. 3040. Sulla previa sollecitazione del potere sostitutivo, Cons. Stato, sez. III, 26 maggio 2026, n. 4258; sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7797; 10 maggio 2022, n. 3625. Si cfr., altresì, Cass. civ., sez. un., 3 agosto 2025, n. 22363.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
GIUSTIZIA amministrativa, AZIONE avverso il silenzio
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten