Sui limiti quantitativi di accesso dei bus granturismo nelle ZTL.

Sui limiti quantitativi di accesso dei bus granturismo nelle ZTL.


Comune e Provincia – Giunta comunale – Competenza – Circolazione stradale – Bus gran turismo – Limitazione

 

La definizione dei limiti quantitativi di traffico sostenibili per i servizi di linea gran turismo nelle zone a traffico limitato (ZTL) rientra nella competenza residuale della giunta comunale ex art. 48 TUEL, trattandosi di scelte di politica del traffico e gestione del territorio non riconducibili alla competenza dirigenziale né a quella riservata al consiglio. (1).


In motivazione la sezione ha pertanto respinto la censura di incompetenza formulata avverso la deliberazione giuntale n. 64/2024 di Roma Capitale, con cui si era fissato in 55 unità il numero massimo di autobus GT autorizzabili nelle ZTL BUS B e C, esercitando la competenza attribuita dal regolamento DAC n. 14/2023.

 

Circolazione stradale – Autobus gran turismo – ZTL – Contingentamento – Comune – Discrezionalità

 

Il contingentamento dei mezzi adibiti al servizio di linea gran turismo nelle ZTL costituisce esercizio del potere comunale di regolazione della circolazione stradale ex art. 7 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, volto alla tutela del patrimonio storico-artistico, della sicurezza, della vivibilità urbana e dell’equilibrio dei servizi di trasporto pubblico locale. Tale potere ha natura ampiamente discrezionale ed è sindacabile solo per manifesta illogicità. (2).



 

Circolazione stradale – Autobus gran turismo – ZTL – Contingentamento – Regolamento – Atti attuativi – Istruttoria

 

È adeguata l’istruttoria che precede l’adozione dell' atto attuativo della previsione regolamentare  in materia di contingentamento dei mezzi gran turismo quando risulti fondata su studi tecnici, ricognizioni degli impianti di fermata e analisi dei flussi veicolari, e si ponga in continuità con la disciplina previgente, senza necessità di una rimodulazione integrale dei criteri già consolidati. (3).


Nella fattispecie la sezione ha escluso il difetto di istruttoria della deliberazione n. 64/2024 recante “Attuazione dell''art. 17 del regolamento per i servizi di trasporto di linea su strada non connotati da oneri di servizio pubblico approvato con celiberazione dell'assemblea capitolina n 148/2023 - definizione dei volumi di traffico sostenibili dei mezzi adibiti al servizio di linea gran turismo ricadente all’interno della ZTL BUS B e della ZTL BUS C” in quanto preceduta da studi del 2022 e del 2024 che evidenziavano la sovrasaturazione degli impianti di fermata nel centro storico.

 

Circolazione stradale – Autobus gran turismo – ZTL – Contingentamento – Libertà di circolazione – Libertà di iniziativa economica

 

Il contingentamento dei mezzi gran turismo nelle ZTL non viola la libertà di circolazione (art. 16 Cost.) né la libertà d’impresa (art. 41 Cost.), poiché tali libertà possono essere legittimamente limitate da misure proporzionate e ragionevoli adottate per la tutela di interessi pubblici primari quali la sicurezza, la salubrità ambientale, la protezione del patrimonio storico-artistico e la gestione equilibrata della mobilità urbana. (4).


La sezione ha dunque ritenuto proporzionata la limitazione a 55 mezzi GT, evidenziando che l’attività economica continua a poter essere esercitata, seppur entro limiti quantitativi giustificati da esigenze pubbliche.

 

Autorizzazione amministrativa – Servizi di linea gran turismo – Procedura ad evidenza pubblica – Diritto UE – Conformità

 

La scelta regolamentare di subordinare il rilascio delle autorizzazioni per i servizi di linea gran turismo ad una procedura ad evidenza pubblica è conforme ai principi del diritto europeo in materia di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza, come elaborati dalla Corte di giustizia in tema di accesso ai mercati regolati e di affidamento di servizi soggetti ad autorizzazione amministrativa. Tali principi impongono che le condizioni di rilascio delle autorizzazioni siano chiare, non discriminatorie e idonee a garantire un effettivo confronto competitivo tra gli operatori economici, ma non precludono agli Stati membri — e agli enti locali — di introdurre limiti quantitativi e procedure selettive quando giustificati da esigenze imperative di interesse generale, quali la sicurezza, la tutela del patrimonio urbano e la gestione equilibrata della mobilità. (5).


In motivazione la sezione ha precisato che esercitata l’opzione del contingentamento, sancendo quindi la portata della scarsità della risorsa, l’assegnazione delle autorizzazioni non poteva che avvenire con procedura ad evidenza pubblica, in armonia con i principi di trasparenza, correttezza e concorrenzialità, sanciti dai trattati comunitari e dalla Costituzione (artt. 3, 41, 97, 117), nonché, a livello di legislazione primaria, dalla legge generale sul procedimento amministrativo, la legge n. 241 del 1990, con specifico riferimento all’art.12, che, nelle determinazioni attributive di vantaggi economici, obbliga le amministrazioni a predeterminare criteri e modalità di distribuzione della risorsa.


(1) Conformi: Quanto alla competenza residuale della giunta: Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2025, n. 362.

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2024, n. 7328; 9 gennaio 2024, n. 282; sez. II, 27 ottobre 2021, n. 7185.

(3) Non risultano precedenti negli esatti termini.
(4) Conformi: Corte cost., 16 dicembre 2025, n. 186; 27 ottobre 2023, n. 195; 13 aprile 2023, n. 69; Cons. Stato, sez. V, 9 gennaio 2024 n. 282.

(5) Non risultano precedenti negli esatti termini.


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

AUTORIZZAZIONE amministrativa

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten