Art. 105 c.p.a.: annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice e devoluzione a quest'ultimo dei motivi di merito riproposti in appello
Art. 105 c.p.a.: annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice e devoluzione a quest'ultimo dei motivi di merito riproposti in appello
Art. 105 c.p.a.: annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice e devoluzione a quest'ultimo dei motivi di merito riproposti in appello
Giustizia amministrativa – Appello – Annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice – Motivi di merito riproposti – Esame – Spettanza al giudice di primo grado in sede di riassunzione
In caso di annullamento della sentenza di primo grado con rinvio al T.a.r., ai sensi dell'art. 105 c.p.a., per erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso, i motivi di merito già proposti in primo grado e riproposti in appello ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a. non sono esaminati dal giudice d'appello, ma devono essere scrutinati dal giudice di primo grado in sede di riassunzione del giudizio, ove non ostino altre e diverse ragioni di rito. (1).
Giustizia amministrativa – Competenza – Difetto – Rilevabilità d'ufficio – Limite temporale – Ordinanza cautelare – Mancata impugnazione – Preclusione in sede di merito
Va annullata, con rimessione al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105 c.p.a., la sentenza che dichiari il ricorso inammissibile per difetto di competenza funzionale, allorché il T.a.r., con l'ordinanza cautelare non impugnata, abbia affermato espressamente la propria competenza e accolto l'istanza cautelare, non potendo più dichiararsi incompetente in sede di merito. (2).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini.
(2) Conformi: in parte: Corte cost., 31 marzo 2022, n. 81 (oggetto di News US n. 39 del 2022); C.g.a., sez. giur., 21 giugno 2016, n. 182; 20 aprile 2015, n. 332, secondo cui, qualora sia proposta istanza cautelare, il momento ultimo entro cui il giudice deve pronunciarsi sulla competenza è quello in cui provvede su detta istanza, essendogli a questo punto precluso di assumere determinazioni diverse in sede di decisione nel merito.
In parte: sulla regressione del giudizio di cui all'art. 105 c.p.a. e ordine di esame dei motivi proposti in primo grado, Ad. plen. 22 giugno 2026, n. 2 (oggetto della News UM n. 63 del 30 giugno 2026); sulla nullità della sentenza e rimessione al primo giudice: Cons. Stato, sez. IV, 22 luglio 2025, n. 6481; Cons. Stato, Ad. plen. 15 luglio 2025, n. 10 (oggetto della News UM n. 69 del 4 agosto 2025), 20 novembre 2024, n. 16 (in Foro it., 2025, III, 133, nonchè oggetto della News UM n. 118 del 17 dicembre 2024); 30 luglio 2018, n. 10 (in Foro it., 2018, III, 545, nonchè oggetto della News US n. 49 del 2018) e n. 11 (oggetto della News UM n. 48 del 2018).
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
GIUSTIZIA amministrativa, APPELLO
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten