Sul trasferimento d'autorità nella Guardia di finanza e sul beneficio di cui all'art. 17, l. n. 266 del 1999 spettante al solo coniuge del trasferito
Sul trasferimento d'autorità nella Guardia di finanza e sul beneficio di cui all'art. 17, l. n. 266 del 1999 spettante al solo coniuge del trasferito
Sul trasferimento d'autorità nella Guardia di finanza e sul beneficio di cui all'art. 17, l. n. 266 del 1999 spettante al solo coniuge del trasferito
Guardia di finanza – Trasferimento e assegnazione – Ordine militare – Beneficio in favore del coniuge – Condizioni
Premesso che il trasferimento d'autorità del personale militare, ai sensi degli artt. 976, comma 2, e 1349, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, rientra nel genus degli ordini ed è sottratto alle garanzie procedimentali stabilite dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, e non si rinvengono termini procedimentali perentori a presidio delle varie fasi della pianificazione d'impiego degli ufficiali, il beneficio di cui all'art. 17, l. 27 dicembre 1999, n. 266 – che attua un bilanciamento operato direttamente dalla legge tra le esigenze di buon andamento dell'amministrazione militare e la tutela dell'unità familiare – spetta esclusivamente al coniuge del personale militare trasferito d'autorità e non può essere invocato, a parti invertite, dal militare quale diritto all'indeterminata conservazione della sede di servizio in prossimità della residenza del congiunto. (1).
Con riferimento alla fattispecie, il beneficio di cui all'art. 17, l. n. 266 del 1999 risultava impropriamente richiamato dal giudice di primo grado, difettando il presupposto di un precedente trasferimento d'autorità del coniuge del militare, ispettore rimasto in forza alla sezione di polizia giudiziaria presso la procura della Repubblica di L'Aquila; la tesi dell'appellato finiva per invocare il beneficio all'inverso, quale diritto del militare alla conservazione indeterminata della propria sede (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. II, ordinanza, 28 ottobre 2025, n. 3914). In motivazione la sezione ha altresì precisato che: i) la disciplina dei trasferimenti del personale militare, integrata ai sensi dell'art. 981 c.m. compatibilmente con il proprio stato e con l'art. 1493, comma 1, c.m. in materia di tutela della genitorialità, deve essere applicata tenendo conto delle specificità settoriali delle Forze armate e dei Corpi di polizia a ordinamento militare e civile, trattandosi di settori strettamente preordinati alla tutela di interessi pubblici primari – difesa della Patria, pubblica sicurezza, ordine pubblico –, connotati da forti elementi di specialità (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 7960 del 2025; sez. IV, n. 7619 del 2020); ii) attesa la natura di ordine militare del trasferimento, risulta prevalente l'interesse pubblico alla tutela del prestigio e della funzionalità dell'Amministrazione militare rispetto alle esigenze personali e familiari del trasferito; ove si invochi la natura vessatoria dell'ordine, la relativa prova grava sull'attore (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 8150 del 2021; sez. IV, n. 1732 del 2020; sez. IV, n. 118 del 2020); nel caso di specie, le valutazioni dell'Amministrazione non appaiono né illegittime né irragionevoli, avuto riguardo alla prolungata permanenza del militare presso la sede aquilana (circa un decennio), all'esigenza di diversificazione territoriale del percorso professionale e alla ragionevole possibilità di un successivo avvicinamento del coniuge, appartenente al medesimo Corpo.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, n. 7960 del 2025; sez. I, parere, n. 897 del 2023; Corte cost. n. 25 del 2023; Cons. Stato, sez. II, n. 8150 del 2021; sez. IV, n. 5560 del 2021.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
IMPIEGATO dello Stato e pubblico in genere, TRASFERIMENTO
GUARDIA di finanza
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten