Specifiche in materia di applicazione della normativa fallimentare all'esercizio provvisorio della sede farmaceutica
Specifiche in materia di applicazione della normativa fallimentare all'esercizio provvisorio della sede farmaceutica
Specifiche in materia di applicazione della normativa fallimentare all'esercizio provvisorio della sede farmaceutica
Farmacia – Autorizzazione – Fallimento – Affitto d'azienda – Decadenza
In tema di servizio farmaceutico, il quadro normativo derivante dal combinato disposto degli artt. 11 e 12, l. 2 aprile 1968, n. 475, e degli artt. 113, comma 1, lett. a) e 129 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie, appare inciso dal dettato normativo di cui agli artt. 104-bis e 104-quater, r.d. 16 marzo 1942 n. 267. Pertanto, in applicazione dell'art. 15 prel., deve ritenersi abrogato in parte qua il complesso normativo previgente, nel senso che:
i) l’ordinamento continua a vietare che la gestione di una farmacia venga temporaneamente ceduta attraverso un contratto di affitto di azienda o di ramo d’azienda, salvo che ciò non avvenga nell’ambito di una procedura concorsuale, allorché ciò sia più utile al fine della più proficua vendita dell’azienda o di parti della stessa;
ii) l’ordinamento continua a prevedere che, in caso di fallimento, il trasferimento della farmacia, a seguito delle operazioni di liquidazione, debba avvenire entro quindici mesi, pena la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia, salvo che il programma di liquidazione, elaborato e approvato secondo quanto previsto dalla legge fallimentare, non abbia fissato un termine maggiore. (1).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
FARMACIA
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten