Sul riparto statutario della potestà regolamentare nella Regione Siciliana e sulle conseguenze della sua violazione da parte della legge regionale
Sul riparto statutario della potestà regolamentare nella Regione Siciliana e sulle conseguenze della sua violazione da parte della legge regionale
Sul riparto statutario della potestà regolamentare nella Regione Siciliana e sulle conseguenze della sua violazione da parte della legge regionale
Legge, decreto e regolamento – Decreto assessoriale – Natura regolamentare – Qualificazione – Criterio sostanziale – Prevalenza sul nomen iuris
Il decreto assessoriale emanato in attuazione di una legge regionale presenta natura regolamentare, indipendentemente dal nomen iuris formalmente attribuitovi, dalle eventuali difformità procedurali rispetto al paradigma normativo o dalla riconducibilità ad un organo non titolare di potestà regolamentare, allorquando, sul piano sostanziale, l’atto presenti i caratteri della generalità, dell'astrattezza e dell'innovatività rispetto all'ordinamento giuridico, quale espressione di potestà normativa secondaria e non di mera potestà amministrativa diretta alla cura concreta di interessi pubblici. (1).
Regione Siciliana – Potestà regolamentare – Riparto statutario – Violazione ad opera della legge regionale – Illegittimità costituzionale – Efficacia
Nella Regione Siciliana, in base all’art. 12, comma 4, dello Statuto, la potestà regolamentare è attribuita al governo regionale. Qualora una legge regionale rinvii la propria attuazione ad un decreto assessoriale ovvero ad un atto diverso dal decreto del Presidente della Regione Siciliana adottato previa deliberazione della giunta regionale e che presenti natura sostanzialmente regolamentare, la detta legge presenterebbe profili di illegittimità costituzionale per contrasto con il riparto statutario delle competenze. Tuttavia, fintanto che la Corte costituzionale non ne abbia dichiarato l’eventuale illegittimità costituzionale, la legge regionale rimane in vigore e tutti sono tenuti a osservarla, incluso l’assessore cui è demandata l’emanazione del regolamento, che dovrà essere adottato nelle forme indicate dalla legge stessa. (2).
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana – Pareri – Atti regolamentari atipici – Facoltatività
Nella Regione Siciliana, in base alle norme di attuazione dello Statuto, l'obbligatorietà del parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana è circoscritta ai soli «atti regolamentari del Governo della Regione», che sono esclusivamente quelli adottati con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale. Ne consegue che gli atti regolamentari adottati da altri organi sulla base di specifiche disposizioni di legge regionale non sono soggetti al parere del Consiglio, che riveste natura soltanto facoltativa. (3).
In motivazione, il collegio ha chiarito che, in tali casi, l'omissione del parere del C.g.a. non determina l'illegittimità del regolamento assessoriale, non potendo trovare applicazione la disciplina statale recata dall'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 che, diversamente, prevede come obbligatorio il parere del Consiglio di Stato per i regolamenti ministeriali e interministeriali.
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana – Pareri facoltativi – Oggetto – Finalità – Limiti
Il parere reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana su richiesta facoltativa dell'amministrazione regionale può avere a oggetto esclusivamente questioni di massima destinate a orientare il futuro esercizio dell'azione amministrativa, e non singoli provvedimenti già emanati in attuazione delle leggi regionali di riferimento, al fine di supportare le concrete scelte decisionali dell'amministrazione regionale. (4).
(1) Conformi: Corte cost., 22 luglio 2010, n. 278; Cons. Stato, Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 9.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
(4) Conformi: Cons. Stato, sez. cons., 13 gennaio 2025, n. 20; 22 novembre 2024, n. 1427; 10 giugno 2024, n. 751; C.g.a., parere, 21 novembre 2025, n. 282; 5 novembre 2025, n. 257.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
CONSIGLIO di Stato
CONSIGLIO di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten