Diritto d'autore online: potere inibitorio e sanzionatorio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ambito soggettivo e garanzie procedimentali

Diritto d'autore online: potere inibitorio e sanzionatorio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ambito soggettivo e garanzie procedimentali


Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Diritti d’autore – Violazione – Potere inibitorio – Fondamento

 

Il potere esercitato dall’Autorità nell’emanare ordini di disabilitazione nei confronti dei prestatori di servizi coinvolti nella diffusione di contenuti illeciti perché violativi dei diritti di autore, trova il proprio titolo legittimante nell’art. 2, comma 3, della l.14 luglio 2023, n. 93 del 2023, che attribuisce espressamente all’AGCOM il potere di ordinare la disabilitazione dell’accesso ai contenuti diffusi in violazione del diritto d’autore nei confronti dei prestatori di servizi coinvolti, inclusi i fornitori di servizi VPN e DNS, “ovunque residenti e ovunque localizzati. (1).


In motivazione il collegio ha chiarito che il fondamento del potere esercitato dall'Autorità mediante l'ordine di inibizione non si rinviene direttamente nel regolamento UE 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022 sui servizi digitali (digital services act), il quale non ha realizzato un'armonizzazione integrale della materia, bensì nelle discipline settoriali di diritto interno che attribuiscono alle competenti autorità il potere di adottare tali provvedimenti, e che rimangono impregiudicate. Il legislatore europeo ha infatti distinto la fase dell'esercizio del potere inibitorio – regolata dalle leggi nazionali – dalla successiva vigilanza sul rispetto degli obblighi procedurali, informativi e di cooperazione del DSA, la cui inosservanza integra una violazione autonoma degli obblighi imposti dal diritto dell'Unione. .

 

Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Diritti d’autore – Violazione – Luogo di stabilimento del prestatore – irrilevanza

 

Secondo la disciplina nazionale sono assoggettati al potere inibitorio dell’Autorità tutti gli operatori che rendano disponibili servizi idonei a consentire la fruizione dei contenuti illeciti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del prestatore o del suo rappresentante legale, senza che ciò comporti violazione del principio di territorialità, desumibile sia dagli artt. 1 e 10 Cost.  sia dall’art. 9 del regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali (digital services act), in quanto l’efficacia dell’ordine rimane circoscritta agli effetti che l’attività del prestatore produce in Italia. (2).


In motivazione, il collegio ha escluso che l’ordine di disabilitazione emanato dall’AGCOM nei confronti di un prestatore stabilito all’estero costituisca esercizio extraterritoriale della potestà amministrativa in quanto con il ridetto ordine AGCOM non pretende di disciplinare in via generale l’attività del prestatore né di conformarne la condotta al di fuori dell’ordinamento italiano, ma impone esclusivamente l’adozione di misure idonee a impedire che contenuti protetti dal diritto d’autore secondo la legge italiana siano accessibili illecitamente agli utenti presenti nel territorio nazionale.

 

Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Diritti d’autore – Procedimento istruttorio automatizzato – Legittimità

 

La disciplina del contrasto alla pirateria online è governata da un regime normativo speciale e derogatorio, il quale prevale sulle disposizioni generali in materia di partecipazione procedimentale di cui alla l. 7 agosto 1990, n. 241. (3).


In motivazione, la sezione ha chiarito che l'art. 2, comma 3, l. 14 luglio 2023, n. 93 (cd. legge antipirateria) attribuisce espressamente all'Autorità il potere di adottare provvedimenti cautelari "con procedimento abbreviato senza contraddittorio"; ciò al fine di garantire l’efficacia e la tempestività della tutela dei diritti d'autore a fronte di violazioni che si consumano in un lasso di tempo estremamente circoscritto (eventi sportivi in diretta, prime visioni cinematografiche ed altri eventi di particolare rilevanza sociale o pubblica ai sensi dell’art. 33, comma 3, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208).

 

Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Diritti d'autore – Violazione – Procedimento istruttorio automatizzato – Legittimità

 

Ai fini della conformità del procedimento ai principi di adeguatezza e completezza istruttoria non è richiesto un preventivo e diretto vaglio, ad opera di funzionari dell'Autorità, di ogni singola segnalazione, essendo la legittimità dell'accertamento salvaguardata dall'architettura tecnologica della piattaforma – fondata su presidi tecnici e procedurali integrati (prova forense qualificata, white list esimenti, controlli automatizzati di conformità) – e dall'attivazione di un contraddittorio differito ed eventuale, innescato dalla proposizione del reclamo ex post (4).


In motivazione, il collegio ha chiarito che i rigorosi meccanismi procedurali della piattaforma piracy shield, preventivamente validati dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), depongono nel senso dell’idoneità del sistema di segnalazione a evitare fenomeni di overblocking. Inoltre la tecnica normativa adottata - fondata sul “recupero” delle garanzie difensive nella fase eventuale di reclamo al provvedimento pronunciato inaudita altera parte - si inscrive in un paradigma ormai consolidato e da tempo ritenuto dalla Corte costituzionale compatibile con i principi costituzionali del giusto processo di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Corte cost., sentenze nn. 74 del 2022 en. 245 del 2020; ord. n. 291 del 2005, n. 352 del 2003 e n. 8 del 2003), e dunque, a maggior ragione, con le meno intense e più flessibili garanzie del giusto procedimento amministrativo.

 

Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Diritti d'autore – Potere sanzionatorio – Misura della sanzione – Fatturato globale – Rilevanza

 

È legittimo assumere il fatturato globale, e non il solo fatturato nazionale, quale base di calcolo della sanzione amministrativa irrogata all'operatore estero privo di stabile organizzazione in Italia, al fine di assicurare l'effettiva afflittività e deterrenza della misura in proporzione alla sua reale capacità economica. (5).


In motivazione il collegio ha chiarito che sotto il profilo economico-patrimoniale, la nozione ordinaria di "fatturato" coincide intrinsecamente con la totalità dei ricavi conseguiti dall'ente giuridico nella sua interezza, quale espressione della sua complessiva cifra d'affari. Nel bilancio di una società commerciale, il fatturato rappresenta un dato consolidato e globale; pertanto, l'isolamento di una singola frazione territoriale (il c.d. "fatturato nazionale") costituisce un'eccezione logica e contabile che richiede un'esplicita qualificazione normativa (es. "fatturato generato nel territorio nazionale"), del tutto assente nel testo di legge in esame. Il collegio ha altresì precisato che l'assunzione del fatturato globale risponde alla ratio stessa del criterio sanzionatorio, la quale impone di valorizzare la natura del soggetto regolato, la fisionomia dell'illecito e, soprattutto, il principio di effettività della sanzione.


(1) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. IV, 17 luglio 2026, n. 13202.
Difformi: Non risultano specifici precedenti difformi.

(2) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. IV, 17 luglio 2026 n. 13202.
Difformi: Non risultano specifici precedenti difformi

(3) Conformi: Sulla legittimità del regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 di cui alla delibera n. 680/13/CONS”, recante specifiche disposizioni per il contrasto alla pirateria online, tra cui il procedimento cautelare, Cons. Stato sez. VI n. 4993/2019 e T.a.r. per il Lazio, sez. IV, n. 1223/2024. Negli stessi termini di cui alla decisione in massima T.a.r. per il Lazio, sez. IV, 17 luglio 2026, n. 13202.
Difformi: Non risultano specifici precedenti difformi

(4) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. IV, 17 luglio 2026, n. 13202.
Difformi: Non risultano specifici precedenti difformi

(5) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. IV, 17 luglio 2026 n. 13202.
Difformi: Non risultano specifici precedenti difformi.


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

AUTORITÀ amministrative indipendenti, AUTORITÀ garante della concorrenza e del mercato

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten