Sull'assenza di potestà regolamentare in capo a GSE e sulla legittimità del diniego di certificati bianchi
Sull'assenza di potestà regolamentare in capo a GSE e sulla legittimità del diniego di certificati bianchi
Sull'assenza di potestà regolamentare in capo a GSE e sulla legittimità del diniego di certificati bianchi
Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Impianti fotovoltaici – Contributi e finanziamenti – Certificati bianchi – Cumulo – Esclusione
È legittimo il diniego della richiesta di verifica e certificazione per il conseguimento dei titoli di efficienza energetica qualora il progetto abbia già beneficiato di contributi erogati nell’ambito di programmi operativi nazionali (PON) cofinanziati dallo Stato, poiché tali agevolazioni integrano «incentivi statali» rilevanti ai fini del divieto di cumulo previsto dall’art. 28, comma 1, lett. d), del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e dalla disciplina attuativa dei certificati bianchi. (1).
Nella specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto ostativo al riconoscimento dei certificati bianchi il precedente conseguimento, per il medesimo intervento fotovoltaico, di un contributo finanziato nell’ambito del PON FESR “Qualità degli ambienti scolastici”, evidenziando che la presenza di un cofinanziamento statale rende applicabile il divieto di cumulo, a prescindere dalla provenienza europea di una quota delle risorse.
Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Gestore dei servizi energetici – Potestà regolamentare – Esclusione
È nullo, per difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell’articolo 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241 l regolamento adottato dal Gestore dei servizi energetici che introduca disposizioni generali ed esterne incidenti sui procedimenti incentivanti e sugli effetti processuali delle istanze presentate dagli operatori economici, poiché il GSE, quale società per azioni a capitale pubblico, non dispone di una generale potestà regolamentare ad efficacia esterna in assenza di una espressa attribuzione legislativa. (2).
Nella specie, il collegio ha proceduto d’ufficio all’esame della validità del regolamento sopravvenuto del GSE, ritenendo che la sua applicazione avrebbe potuto incidere sulla permanenza dell’interesse alla decisione e sugli esiti processuali del giudizio di appello.
Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Atto amministrativo – Nullità – Rilevabilità d'ufficio – Condizioni
Nel giudizio amministrativo la nullità di un atto amministrativo può essere rilevata d’ufficio, ai sensi dell’articolo 31, ultimo comma, c.p.a., anche in assenza di una specifica domanda di parte, quando la verifica della validità dell’atto sia funzionale alla definizione della controversia o all’adozione di una pronuncia processuale e sia necessaria ad evitare che la decisione giurisdizionale presupponga, anche implicitamente, la validità di un atto nullo (3).
Nella specie, il Collegio ha proceduto d’ufficio all’esame della validità del regolamento sopravvenuto del GSE, ritenendo che la sua applicazione avrebbe potuto incidere sulla permanenza dell’interesse alla decisione e sugli esiti processuali del giudizio di appello.
(1) Conformi: non si segnalano precedenti negli esatti termini. In materia di fondi POR e oneri dichiarativi, v. Cons. Stato, sez. II, 9 ottobre 2024, nn. 8122, 8123, 8124 e 8125.
(2) Conformi: sul difetto assoluto di attribuzione quale causa di nullità dell’atto amministrativo: Cass. civ., sez. un., 5 marzo 2018, n. 5097; 28 luglio 2016, n. 15667. Sulla non riconducibilità del GSE – in quanto società per azioni - alla pubblica amministrazione in senso stretto: Corte cost., 11 giugno 2026 n. 203.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 28 dicembre 2017, n. 6120; sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5799; Cass. civ., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
ENERGIA elettrica ed energia in genere, ENERGIA rinnovabile
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten