Sull'illegittimità delle note del MIT che dispongono il differimento dell'aggiornamento delle tariffe autostradali

Sull'illegittimità delle note del MIT che dispongono il differimento dell'aggiornamento delle tariffe autostradali


Concessioni amministrative – Concessioni autostradali – Tariffe – Aggiornamento – Differimento – Illegittimità

 

Nel procedimento di aggiornamento annuale delle tariffe autostradali è illegittimo il differimento del termine di conclusione disposto in applicazione esclusiva di norme successivamente dichiarate costituzionalmente illegittime, con conseguente annullamento degli atti adottati in loro applicazione, ove il rapporto sia ancora sub iudice. (1).


In motivazione si è precisato che le note ministeriali del MIT oggetto di impugnativa, relative agli aggiornamenti tariffari 2020 e 2021, rinviano la conclusione del procedimento applicando l’art. 13 del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, poi dichiarato incostituzionale con sentenza Corte cost., 14 ottobre 2025, n. 147 (oggetto della News UM n. 99/2025), incidendo esclusivamente sul termine procedimentale. Si è altresì precisato che la declaratoria di incostituzionalità si appuntava sul differimento dei termini operato con le disposizioni censurate mentre la Corte costituzionale non aveva dato rilievo, a supporto della declaratoria di incostituzionalità, alla correlazione fra i due procedimenti, di aggiornamento del PEF e adeguamento annuale delle tariffe, ma all'illegittimità dei termini riferibili a entrambi i procedimenti.

 

Corte costituzionale – Giudizio incidentale – Declaratoria incostituzionalità – Effetti

 

La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma produce effetti ex tunc e comporta l’annullamento degli atti amministrativi adottati in sua applicazione, quando il rapporto non sia esaurito e sia ancora oggetto di giudizio. (2).



 

Giustizia amministrativa – Azione di annullamento – Concessioni amministrative – Concessioni autostradali – Tariffe – Aggiornamento – Interesse strumentale

 

Nel giudizio avente ad oggetto atti di differimento dei termini del procedimento di aggiornamento delle tariffe autostradali, l’annullamento disposto in ragione della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della disciplina applicata esaurisce l’interesse del ricorrente sul piano meramente strumentale, non consentendo al giudice di pronunciarsi sull’an o sul quantum della pretesa tariffaria. (3).


In motivazione la sezione evidenzia che, come già precisato con la sentenza non definitiva Cons. Stato, sez. V, 15 gennaio 2025 n. 294 (oggetto della News UM n. 17/2025) con cui si erano delibate alcune censure, respingendole e disponendo per il resto la remissione alla Corte costituzionale relativamente alla legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3 del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, le note impugnate incidevano esclusivamente sul differimento del termine e non sulla determinazione della tariffa.

 

Giustizia amministrativa – Azione di annullamento – Concessioni amministrative – Concessioni autostradali – Tariffe – Aggiornamento –Differimento – Estromissione

 

Nel giudizio relativo al differimento dei termini del procedimento di aggiornamento delle tariffe autostradali va estromesso il Ministero dell’economia e delle finanze quando l’atto impugnato non è stato da esso emanato né concertato, ancorché esso partecipi al distinto provvedimento finale di approvazione delle tariffe. (4).




(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Conformi: Cass. civ., sez. III, 22 maggio 2025 n. 13742; Cons. Stato, sez. VI, 22 marzo 2023 n. 2897.

(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
(4) Non risultano precedenti negli esatti termini


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

CONCESSIONI amministrative, CONCESSIONI autostradali

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten