Sulla applicabilità, nella Regione Siciliana, della disciplina statale in materia di IPAB
Sulla applicabilità, nella Regione Siciliana, della disciplina statale in materia di IPAB
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – Legislazione statale – Regioni a statuto speciale – Regione Siciliana – Applicabilità
La legge 8 novembre 2000, n. 328 e il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, nel disporre la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in aziende pubbliche di servizi alla persona, si applicano anche nel territorio della Regione Siciliana, in quanto le norme di attuazione dello statuto speciale in materia di pubblica beneficenza ed opere pie operano un rinvio di tipo dinamico alla legislazione statale sopravvenuta. Ne consegue che l'inerzia del legislatore regionale siciliano nel dettare un’organica disciplina in materia di assistenza socio-sanitaria non impedisce, ma anzi rende necessitata, l'applicazione alle IPAB operanti in Sicilia della disciplina statale di riordino, fermo restando il potere del legislatore regionale di intervenire con propria normativa. (1).
In motivazione, il collegio ha precisato che a tale lettura non osta la clausola di salvaguardia di cui all’art. 22 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207, sia perché le norme di attuazione del 1975, dotate di forza prevalente su quella delle leggi ordinarie, indicano il rinvio dinamico come regola di uniformazione alla disciplina statale, sia perché, in ogni caso, la presenza di dette clausole di salvaguardia non consente di ritenere per ciò solo inapplicabili, nel territorio degli enti ad autonomia speciale, le disposizioni cui accedono, imponendo piuttosto una valutazione caso per caso circa il rispetto delle norme statutarie da parte delle singole disposizioni.
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – Modifica statutaria – Parere del consiglio comunale – Necessità – Esclusione
Con riferimento al procedimento di modifica dello statuto di una IPAB, non è più necessaria l'acquisizione del parere del consiglio comunale. Tale adempimento, un tempo previsto dall'art. 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, non può ritenersi tuttora dovuto, sia per l'intervenuta abrogazione della citata legge fondamentale sulle opere pie, sia in quanto, in ogni caso, le competenze deliberative del consiglio comunale sono limitate agli «atti fondamentali» dell'ente locale, categoria alla quale non è riconducibile l'espressione di un parere sulle modifiche statutarie di un ente diverso, quale la IPAB. (2).
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – Principio di separazione tra indirizzo politico–amministrativo e gestione – Applicabilità
Il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa trova applicazione anche nei confronti delle IPAB, stante la loro riconducibilità, sotto tale profilo, alle regole proprie degli enti locali. Non è conforme a tale principio la previsione statutaria che attribuisca al consiglio di amministrazione dell'IPAB la competenza in ordine all'autorizzazione alla stipula dei contratti dell'ente, trattandosi di atto di natura gestionale da ascrivere all'apparato burocratico dell'istituzione, restando la competenza del consiglio di amministrazione limitata, ex lege, alla fase programmatoria. (3).
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – Statuto – Segretario dell'ente – Requisiti professionali – Necessità di specificazione
La disposizione statutaria che disciplini la nomina del segretario dell'IPAB deve specificare i requisiti di professionalità richiesti, da individuarsi in una categoria professionale di provenienza dall'ente locale non inferiore alla categoria "D" (o corrispondente, in caso di nomina "a scavalco" da altra IPAB) secondo la nomenclatura del CCNL del comparto "Funzioni locali", fermo restando il necessario possesso del titolo di laurea. (4).
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – Revisore dei conti – Modalità di individuazione – Statuto – Necessaria specificazione
Lo statuto di una IPAB che si limiti a prevedere, quale requisito per la nomina del revisore dei conti, la necessaria iscrizione al relativo albo professionale, senza tuttavia disciplinare le modalità oggettive di individuazione del soggetto cui conferire l'incarico, presenta una lacuna che deve essere colmata mediante l'introduzione di apposite e specifiche modalità selettive. (5).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
(4) Non risultano precedenti negli esatti termini
(5) Non risultano precedenti negli esatti termini
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
ISTITUZIONI pubbliche di assistenza e beneficenza
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten