Infortuni del militare in servizio: responsabilità del Ministero della difesa, onere della prova e criteri di liquidazione del danno
Infortuni del militare in servizio: responsabilità del Ministero della difesa, onere della prova e criteri di liquidazione del danno
Infortuni del militare in servizio: responsabilità del Ministero della difesa, onere della prova e criteri di liquidazione del danno
Militare – Lesioni subite in attività di servizio – Risarcimento del danno – Natura della responsabilità datoriale e onere probatorio
La responsabilità del Ministero della difesa per i danni subiti dal militare nello svolgimento del servizio ha natura contrattuale e trova fondamento nell'art. 2087 c.c., con la conseguenza che il dipendente è tenuto a provare il danno, il nesso causale con l'attività di servizio e l'inadempimento datoriale, mentre grava sull'amministrazione l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure necessarie a prevenire l'evento lesivo o che la malattia del dipendente non è ricollegabile all’inosservanza di tali obblighi. Il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio costituisce un elemento significativo ai fini dell'accertamento del nesso causale. L'eventuale imprudenza del militare non esclude, di per sé, la responsabilità dell'Amministrazione, permanendo l'obbligo datoriale di predisporre adeguate misure di sicurezza e di vigilare sul loro rispetto. (1).
Responsabilità civile – Militare – Lesioni subite in attività di servizio – Risarcimento del danno – Compensatio lucri cum damno
Il danno non patrimoniale conseguente all'infortunio occorso al militare in servizio deve essere liquidato sulla base delle tabelle elaborate dall'osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, comprensive delle componenti biologica, dinamico-relazionale e morale, con possibilità di personalizzazione in presenza di specifiche circostanze del caso concreto. Dall'importo risarcitorio devono essere detratte, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, le somme aventi funzione compensativa del medesimo pregiudizio, mentre restano cumulabili le prestazioni aventi diversa natura e finalità. (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen., 23 febbraio 2018, n. 1 (oggetto della News UM n. 120 del 2018)
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 26 marzo 2026, n. 2544; T.a.r. per il Lazio, sez. I-bis, 13 gennaio 2026, n. 593.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
MILITARE
RESPONSABILITÀ civile, contabile, amministrativa, alternativi
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten