Accreditamento sanitario e tetti di spesa: valida la clausola di salvaguardia, ma non per atti sopravvenuti o giudizi su annualità precedenti
Accreditamento sanitario e tetti di spesa: valida la clausola di salvaguardia, ma non per atti sopravvenuti o giudizi su annualità precedenti
Accreditamento sanitario e tetti di spesa: valida la clausola di salvaguardia, ma non per atti sopravvenuti o giudizi su annualità precedenti
Sanità pubblica e sanitari – Accreditamento – Tetti di spesa – Clausola di salvaguardia – Validità
La clausola di salvaguardia inserita in un accordo annuale stipulato ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 tra una struttura sanitaria privata accreditata e una Azienda sanitaria locale è valida e produce l'effetto preclusivo dell'impugnazione degli atti regionali e aziendali di determinazione e di riparto dei tetti di spesa e delle tariffe che siano noti o conoscibili al momento della sua sottoscrizione, e non riguarda gli atti sopravvenuti riferibili alla medesima annualità, né i giudizi pendenti che abbiano per oggetto gli atti emanati dopo la sottoscrizione di un accordo relativo ad un'annualità precedente. (1).
Identico principio hanno affermato le coeve sentenze Ad. plen. 30 luglio 2026, nn. 5 e 4. La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
SANITÀ pubblica e sanitari
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten