Rito elettorale e diritto di difesa

Rito elettorale e diritto di difesa


Giustizia amministrativa – Rito elettorale – Diritto di difesa – Difesa personale – Impossibilità

 

Non è applicabile nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato l’art. 23, comma 1, dello stesso c.p.a., nella parte in cui prevede la possibilità di difesa personale delle parti nei giudizi in materia elettorale.  (1).


In motivazione, sottolinea la sezione che l’impossibilità di difendersi personalmente nel giudizio di appello non viola il diritto di difesa costituzionalmente garantito, atteso che l’inviolabilità del diritto di difesa si caratterizza in primo luogo come diritto alla difesa tecnica, che si realizza mediante la presenza di un difensore dotato dei necessari requisiti di preparazione tecnico-giuridica, in grado di interloquire con le controparti e con il giudice, di modo che le ipotesi di difesa personale devono essere considerate, nel nostro ordinamento, eccezioni.


(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, nn. 5345 del 2020 e 5402 del 2020.
 


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

GIUSTIZIA amministrativa, RITO speciale (elettorale)

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten