RTI: la modifica riduttiva della compagine può consentire limitati adeguamenti dell'offerta tecnica
RTI: la modifica riduttiva della compagine può consentire limitati adeguamenti dell'offerta tecnica
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Raggruppamento temporanea di imprese – Riduzione della compagine soggettiva – Modifica dell’offerta tecnica – Ammissibilità – Limiti.
In caso di riduzione della compagine di un raggruppamento temporaneo di imprese conseguente all’estromissione di uno dei componenti per sopravvenuta perdita dei requisiti di partecipazione, è consentito apportare limitate modifiche all’offerta tecnica, purché strettamente funzionali all’adeguamento della proposta alla nuova composizione soggettiva del raggruppamento e non tali da alterarne il contenuto sostanziale o da attribuire al concorrente un indebito vantaggio competitivo. In particolare, è ammissibile la sostituzione delle esperienze referenziali originariamente imputate all’impresa estromessa con esperienze maturate dagli altri componenti del raggruppamento, ove la stazione appaltante accerti l’effettiva assimilabilità delle stesse rispetto a quelle già valutate e la permanenza dell’affidabilità dell’offerta originariamente presentata. (1).
La sezione affronta il tema degli effetti della modifica riduttiva della composizione di un RTI nel vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, successiva alla perdita dei requisiti di partecipazione da parte della mandataria. Richiamando i principi affermati dall’Adunanza plenaria in materia di modifiche soggettive dei raggruppamenti, il collegio evidenzia che la riorganizzazione del RTI può comportare anche limitati adeguamenti dell’offerta tecnica, quando essi costituiscano la naturale conseguenza della diversa composizione soggettiva del concorrente e siano diretti esclusivamente a rappresentare la capacità del raggruppamento, nella nuova configurazione, di eseguire le prestazioni offerte. Tali modifiche non contrastano con il principio di immodificabilità dell’offerta, purché non incidano sugli elementi essenziali della proposta tecnica né consentano l’introduzione di contenuti nuovi o più favorevoli rispetto a quelli originariamente valutati. Nel caso di specie, è stata ritenuta legittima la sostituzione delle referenze professionali riferibili all’impresa estromessa con analoghe esperienze maturate dagli altri componenti del RTI, avendo la commissione accertato la sostanziale equivalenza delle stesse e confermato i punteggi già attribuiti, senza procedere ad una nuova valutazione migliorativa dell’offerta.
(1) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen., 25 gennaio 2022, n. 2 (oggetto della News UM n. 20 del 2022); CGUE, sez. X, 3 giugno 2021, C-210/20, Rad Service.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, RAGGRUPPAMENTO temporaneo di imprese
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten