Stato giuridico degli allievi minorenni delle scuole militari e vincoli internazionali a tutela del minore
Stato giuridico degli allievi minorenni delle scuole militari e vincoli internazionali a tutela del minore
Stato giuridico degli allievi minorenni delle scuole militari e vincoli internazionali a tutela del minore
- Consiglio di Stato, sezione II, 12 maggio 2026, n. 3733 – Pres. Castriota Scanderbeg, Est. Boscarino
Militare – Stato giuridico e matricolare – Atti di inquadramento – Impugnazione – Termine decadenziale
Gli atti con cui l'amministrazione militare dispone in ordine all'anzianità e all'inquadramento del personale hanno natura autoritativa, in quanto regolano lo status del dipendente pubblico e cristallizzano il coacervo di diritti – ivi compreso quello al trattamento giuridico ed economico – e di doveri ad esso connessi; ne consegue che tali provvedimenti devono essere impugnati nel termine di decadenza e che, in difetto di tempestiva impugnazione, la relativa inoppugnabilità osta all'accoglimento della pretesa dell'interessato anche ai soli fini economici. (1).
Giustizia amministrativa – Appello – Questione di legittimità costituzionale – Motivi non dedotti in primo grado – Inammissibilità
Nel giudizio amministrativo la questione di legittimità costituzionale, ai fini del vaglio di rilevanza, deve fare riferimento ai vizi denunciati con il ricorso introduttivo, che delimitano il thema decidendi; ne consegue che, per effetto del divieto dei nova in appello sancito dall'art. 104, comma 1, c.p.a., non può ritenersi rilevante la questione di legittimità costituzionale che investa una violazione non ritualmente dedotta dal ricorrente in primo grado, quand'anche sollevabile, in astratto, in ogni stato e grado del giudizio. (2).
Militare – Trattamento economico – Allievi scuole militari – Periodo di frequenza – Aggiornamento matricolare e stipendiale – Esclusione
l periodo di frequenza della scuola militare intercorso, per gli allievi c.d. anticipatari, tra il compimento del quindicesimo e del sedicesimo anno di età, sotto il vigore della disciplina anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 248 del 2012, non è equiparabile alla "speciale ferma volontaria" oggi prevista dall'art. 788 del codice dell'ordinamento militare, avendo tale disposizione carattere innovativo e non retroattivo; detto periodo configura un servizio "pre-ruolo" ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 165 del 1997, computabile esclusivamente ai fini pensionistici e del trattamento di fine servizio, con la conseguenza che esso non concorre né all'attribuzione dell'assegno funzionale né all'aggiornamento matricolare e stipendiale con decorrenza dalla data di iscrizione alla scuola. (3).
In motivazione la sezione ha precisato che l'accesso alle scuole militari a partire dal quindicesimo anno di età costituisce un favor per il giovane rispetto alla regola generale dell'arruolamento al compimento del sedicesimo anno, sicché il mancato computo del relativo periodo non integra una disparità di trattamento.
Militare – Stato giuridico e matricolare – Allievi scuole militari – Speciale ferma volontaria
Lo stato giuridico degli allievi delle scuole militari, dal compimento del quindicesimo anno di età sino alla maggiore età, è disciplinato dall'art. 788 c.m., conseguentemente gli allievi sono assoggettati ad una "speciale ferma volontaria", che comporta l'acquisto dello status di militare senza possibilità di impiego in attività operative; tale soluzione risulta coerente con l'art. 38 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e con l'art. 3 del relativo Protocollo opzionale, che ammettono l'arruolamento volontario del minore ultraquindicenne a condizione che sia autenticamente volontario, assistito dal consenso di chi esercita la potestà genitoriale, e con esclusione dall'impiego in azioni belliche. (4).
In motivazione la sezione ha ricostruito, in chiave sistematica, l'evoluzione della disciplina: nella specie, il legislatore nazionale, dapprima con l'art. 17 d.P.R. n. 950/1956 (arruolamento a 16 anni) e poi, dopo l'abrogazione dell'art. 3 l. n. 191/1975 ad opera della l. n. 2/2001 (in dichiarata esecuzione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo), ha optato — con il d.lgs. n. 248 del 2012, che ha introdotto l'attuale art. 788 c.m. — per una soluzione intermedia rispetto all'alternativa secca fra pieno arruolamento del minore e sua esclusione tout court dagli istituti scolastici militari (in tal senso è stata richiamata a supporto la relazione illustrativa al codice, pag. 167 ss.).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 11 luglio 2022, n. 5750.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2023, n. 4523; sez. V, 3 luglio 2014, n. 3356.
(3) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. III, 2 gennaio 2024, n. 4; T.a.r. per la Toscana, sez. I, 19 marzo 2013, n. 413; Corte dei conti, sez. I centr. app., 3 febbraio 2026, n. 21 (quest'ultima quanto alla sola rilevanza pensionistica del servizio "pre-ruolo").
(4) Non risultano precedenti negli esatti termini
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
MILITARE
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten