Vendita di tabacchi e onere fiscale minimo: disciplina interna non disapplicabile dal giudice amministrativo e risarcimento danni al giudice ordinario

Vendita di tabacchi e onere fiscale minimo: disciplina interna non disapplicabile dal giudice amministrativo e risarcimento danni al giudice ordinario


Tabacco – Onere fiscale minimo – Criterio di calcolo – Normativa nazionale – Unione europea – Diritto dell’Unione europea e legislazione degli Stati membri – Contrasto – Disapplicazione – Presupposti

 

In materia di onere fiscale minimo applicabile al mercato dei tabacchi l’assetto normativo vigente deve ritenersi vincolante per il giudice comune, il quale non può né disapplicare la normativa primaria per asserito contrasto con il diritto dell’Unione privo di efficacia diretta, né sollecitare, attraverso un rinvio pregiudiziale, una rivalutazione dell’esito del giudizio di costituzionalità già definito. (1).


In motivazione il collegio ha chiarito che il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la norma interna contrastante con il diritto dell’Unione soltanto qualora il parametro eurounitario invocato sia dotato di efficacia diretta, perché sufficientemente chiaro, preciso e incondizionato. La direttiva 2011/64/UE del Consiglio del 21 giugno 2011 non presenta tali caratteristiche, demandando agli Stati membri un’ampia discrezionalità nella definizione della struttura e della misura dell’imposizione sui tabacchi lavorati, sicché essa non è suscettibile di immediata applicazione nei rapporti intersoggettivi. Ne consegue che sulla disciplina nazionale relativa all’onere fiscale minimo è esperibile unicamente il controllo accentrato di costituzionalità, a valle del quale il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE si risolverebbe nella sottoposizione al giudice comunitario di un inammissibile quesito sul valore, sugli effetti e sui limiti della pronunce della Corte costituzionale italiana resa con sentenza n. 183 del 2025 (oggetto della News UM n. 2 del 9 gennaio 2026).

 

Responsabilità civile – Stato legislatore – Giurisdizione amministrativa – Esclusione

 

La domanda risarcitoria rivolta all’amministrazione  e relativa a danni asseritamente derivanti dalla violazione del diritto dell’unione europea, conseguente dall’adozione o al mantenimento di norme in contrasto con il diritto unionale, va qualificata quale domanda risarcitoria nei confronti dello Stato legislatore. Su tale domanda non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativa, ma quella del giudice ordinario. (2).


In motivazione il Collegio ha chiarito che la responsabilità dello Stato-legislatore per illegittimo recepimento del diritto comunitario è ascrivibile nel perimetro di cognizione dell'a.g.o. perché involge la lesione di situazioni giuridiche aventi la consistenza di diritto soggettivo. Detta responsabilità va ricondotta allo schema di responsabilità per inadempimento dell'obbligazione ex lege sussumibile nell'area della responsabilità contrattuale, restando assoggettata la pretesa risarcitoria all'ordinario termine decennale di prescrizione. In definitiva, la responsabilità dello Stato per aver promulgato una legge contraria al diritto unionale esula quindi dalla giurisdizione del a.g.a.


(1) Conformi: Non risultano precedenti negli esatti termini
Difformi: Non risultano specifici precedenti difformi

(2) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. IV, n. 22115 del 2025.
Difformi: Non risultano specifici precedenti difformi


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

TABACCO

RESPONSABILITÀ civile, contabile, amministrativa, alternativi

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten