I limiti del potere disciplinare sull'accertamento dei fatti oggetto di procedimento penale
I limiti del potere disciplinare sull'accertamento dei fatti oggetto di procedimento penale
Militare – Procedimento disciplinare – Giudicato penale – Efficacia nel giudizio disciplinare – Esclusione
Il giudicato penale ha efficacia vincolante nel giudizio disciplinare, ai sensi dell’articolo 653, comma 1, c.p.p., solo quando la sentenza di assoluzione irrevocabile abbia accertato, con formula piena ai sensi dell’articolo 530, comma 1, c.p.p., l’insussistenza del fatto ovvero la sua non commissione da parte dell’incolpato; ne consegue che la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione non preclude l’esercizio del potere disciplinare, purché l’amministrazione proceda a un’autonoma e motivata rivalutazione degli elementi di prova acquisiti in sede penale, nel rispetto del contraddittorio con l’interessato (nella specie, relativi alla detenzione di materiale pedopornografico ascritta a un militare della Guardia di finanza) (1).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, n. 2614 del 2026; n. 1523 del 2026.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
MILITARE
IMPIEGATO dello Stato e pubblico in genere, PROCEDIMENTO disciplinare
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten