Sull'inammissibilità del ricorso avverso gli atti dell'ANAC privi di efficacia conformativa

Sull'inammissibilità del ricorso avverso gli atti dell'ANAC privi di efficacia conformativa


Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Autorità nazionale anticorruzione – Gestioni dei commissari straordinari di governo – Potere di vigilanza dell’Autorità – Sussistenza

 

L’inderogabilità del controllo di un’autorità amministrativa indipendente sull’affidamento e sull’esecuzione dei contratti pubblici disposti anche da parte dei commissari straordinari del governo – oltre che nella lettera dell’art. 213, comma 1, lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (e, oggi, dell’art. 222, comma 3, lett. a), del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), che menziona esplicitamente i “contratti esclusi”, così offrendo un chiaro argomento testuale a sostegno di una vis espansiva delle competenze dell’ANAC a tutto il mercato dei contratti pubblici – rinviene il proprio fondamento nel diritto unionale e, segnatamente, nelle disposizioni in materia di governance del settore contenute negli artt. 83 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, 45 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 e 99 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 . (1).



 

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Autorità nazionale anticorruzione – Vigilanza in materia di contratti pubblici – Atti privi di efficacia conformativa – Mancanza di lesività – Interesse a ricorrere – Insussistenza

 

Gli atti con i quali l’ANAC conclude i procedimenti di vigilanza in materia di contratti pubblici nei confronti delle stazioni appaltanti non sono lesivi e, quindi, autonomamente impugnabili, laddove non vincolino queste ultime ad adottare specifici provvedimenti per rimuovere le irregolarità riscontrate e non abbiano, quindi, alcuna efficacia diretta, in termini conformativi, sul loro operato, limitandosi a rimettere alla loro discrezionalità la valutazione delle iniziative da assumere ovvero a formulare un invito alla cui inosservanza non è collegata alcuna sanzione. (2).


Con la pronuncia in rassegna, il T.a.r. per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Viadotto Polcevera dell’Autostrada A10 avverso la delibera n. 142 del 20 marzo 2024, con la quale l’ANAC, a conclusione del procedimento di vigilanza sull’attività del Commissario e dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione della “Nuova Diga Foranea” di Genova, ha formulato rilievi critici sulla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara seguita per la sua aggiudicazione; ciò in quanto l'ANAC, con l'impugnata delibera, non aveva sollecitato alcuna forma di autotutela “doverosa” da parte della stazione appaltante. In termini analoghi, la medesima Sezione si è espressa con la sentenza “gemella” 15 giugno 2026, n. 10984, sul ricorso proposto dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale avverso la medesima delibera ANAC.


(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 10 marzo 2026, n. 1912; Cons. Stato, sez. III, 3 luglio 2019, n. 4561; T.a.r. per il Lazio, sez. I, 12 giugno 2025, n. 11514; 3 maggio 2024, n. 8789; 30 giugno 2022, n. 8943; 21 gennaio 2022, n. 704.


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten