L’Adunanza plenaria ribadisce l’obbligo di rimozione dei rifiuti in capo al fallimento anche in caso di abbandono su suolo altrui
L’Adunanza plenaria ribadisce l’obbligo di rimozione dei rifiuti in capo al fallimento anche in caso di abbandono su suolo altrui
L’Adunanza plenaria ribadisce l’obbligo di rimozione dei rifiuti in capo al fallimento anche in caso di abbandono su suolo altrui
Rifiuti – Ordine di rimozione – Soggetti obbligati – Curatore fallimentare – Inerenza all’attività economica – Legittimità
L’Adunanza plenaria ha formulato i seguenti principi: a) ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e in continuità con i principi enunciati dalla Adunanza plenaria con la sentenza 26 gennaio 2021, n. 3, la curatela fallimentare è obbligata alla rimozione dei rifiuti abbandonati dall’imprenditore fallito, anteriormente alla dichiarazione del fallimento, sia quando l’illecito abbandono sia stato effettuato in aree di proprietà dell’imprenditore fallito, entrate poi a far parte della massa attiva fallimentare, sia quando l’illecito abbandono dei rifiuti sia stato compiuto su aree di proprietà di terzi, in forza di un titolo contrattuale che abbia attribuito all’imprenditore la detenzione dell’area, autorizzando il deposito temporaneo dei rifiuti e prevedendo il successivo obbligo contrattuale di rimozione; b) l’obbligo di rimozione dei rifiuti e la correlata responsabilità, posti a carico della curatela fallimentare, concernenti i rifiuti abbandonati dall’imprenditore successivamente fallito, su aree appartenenti a soggetti terzi, ma di cui abbia acquisito la detenzione, in forza di un titolo contrattuale, derivano dal principio, espresso dalle direttive europee n. 2004/35/CE e n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e del 19 novembre 2008, secondo cui per determinare il soggetto detentore dei rifiuti, tenuto alla loro rimozione, occorre avere riguardo all’inerenza dei rifiuti stessi all’attività economica svolta, mentre è irrilevante la circostanza che detti rifiuti siano stati abbandonati in aree non appartenenti all’imprenditore fallito. (1).
La presente sentenza è stata oggetto della News UM n. 48 del 29 maggio 2026.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
RIFIUTI
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten