Bonifiche ambientali e proprietario incolpevole: onere reale e ripetizione delle spese di bonifica
Bonifiche ambientali e proprietario incolpevole: onere reale e ripetizione delle spese di bonifica
- T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sezione I, 20 maggio 2026, n. 704 – Pres. Malanetto, Est. Siccardi
Ambiente – Inquinamento – Proprietario incolpevole – Onere reale e ripetizione delle spese di bonifica – Limiti
La disciplina dell’onere reale prevista dall’art. 253, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 è distinta da quella concernente il rimborso delle spese di bonifica da parte del proprietario incolpevole disciplinata dai successivi commi 3 e 4. Mentre il rimborso opera nei limiti del valore di mercato del sito determinato all’esito della bonifica, l’apposizione dell’onere reale è collegata all’approvazione del progetto di bonifica e assolve una funzione di garanzia patrimoniale a favore dell’amministrazione, collocandosi in una fase nella quale non è ancora possibile determinare il valore del bene bonificato. Ne consegue che l’apposizione dell’onere reale non è illegittima neppure nel caso in cui il proprietario incolpevole abbia spontaneamente avviato, senza completarle, opere di bonifica del sito, né è subordinata alla preventiva verifica dei limiti previsti per il successivo recupero delle spese di bonifica. (1).
(1) Conformi: T.a.r. per la Liguria, sez. I, 25 febbraio 2025, n. 201
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
AMBIENTE, INQUINAMENTO
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten