Sull'inammissibilità del ricorso avverso il silenzio-inadempimento formatosi a seguito di una istanza di autotutela e sui limiti della vigilanza edilizia
Sull'inammissibilità del ricorso avverso il silenzio-inadempimento formatosi a seguito di una istanza di autotutela e sui limiti della vigilanza edilizia
Sull'inammissibilità del ricorso avverso il silenzio-inadempimento formatosi a seguito di una istanza di autotutela e sui limiti della vigilanza edilizia
Atto amministrativo – Silenzio inadempimento – Obbligo di rispondere a istanza autotutela – Insussistenza – Ricorso – Inammissibilità
È inammissibile il ricorso avverso il silenzio-inadempimento, proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a., con cui si intende sollecitare l'esercizio del potere di autotutela; l'amministrazione, invero, non è tenuta a pronunciarsi sulle relative istanze del privato né ad avviare il corrispondente procedimento, poiché l'iniziativa in autotutela rientra nell'incoercibile discrezionalità amministrativa; parimenti inammissibile è l'impugnativa avverso l'espresso diniego di autotutela, non essendo il privato titolare di una posizione giuridica soggettiva qualificata e differenziata idonea a radicare un obbligo di provvedere. (1).
In motivazione la sezione ha precisato che l'obbligo di pronunciare ex art. 2, l. n. 241 del 1990 presuppone una specifica disposizione normativa impositiva ovvero un obbligo univocamente ricavabile dal sistema; l'avvio del procedimento di autotutela ha natura discrezionale nell'an, in quanto il ritorno su affari già definiti incontra le esigenze di certezza dei rapporti amministrativi e di stabilità dell'interesse pubblico; vi ostano altresì ragioni di doverosa salvaguardia delle energie processuali, risorsa strutturalmente scarsa. La sezione ha inoltre ribadito che l'azione avverso il silenzio è inammissibile allorché abbia per obiettivo la tutela di un interesse illegittimo; per il principio nemo potest venire contra factum proprium – precipitato dei divieti di abuso del diritto e del processo nonché della clausola generale di buona fede (artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c.), alla luce dell’art. 2 Cost. e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) – è inammissibile la deduzione di un motivo di gravame che, ove accolto, dimostrerebbe l'illegittimità della situazione giuridica soggettiva del ricorrente stesso (cfr. C.g.a., sez. giur., 23 ottobre 2025, n. 801).
Edilizia e urbanistica – Vigilanza edilizia – Limiti
Il potere inesauribile di vigilanza sul territorio, attribuito ai comuni dall'art. 27, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, consente di verificare in ogni momento la correttezza dei titoli edilizi, ma non di caducarli al di fuori dei presupposti di cui all'art. 21-novies, l. 7 agosto 1990, n. 241 (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, n. 1394 del 2025; sez. I, parere, n. 76 del 2024; sez. IV, n. 7838 del 2022; sez. IV, n. 1687 del 2022; sez. IV, n. 2622 del 2021; sez. IV, n. 2591 del 2021.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. II, n. 5423 del 2025.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
EDILIZIA e urbanistica
ATTO amministrativo, SILENZIO, assenso, inadempimento, rifiuto, rigetto, significativo
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten