Sul silenzio-inadempimento e sull'obbligo di provvedere: distinzione tra silenzio-inadempimento e diniego implicito dell'istanza
Sul silenzio-inadempimento e sull'obbligo di provvedere: distinzione tra silenzio-inadempimento e diniego implicito dell'istanza
Sul silenzio-inadempimento e sull'obbligo di provvedere: distinzione tra silenzio-inadempimento e diniego implicito dell'istanza
Atto amministrativo – Silenzio inadempimento – Diniego implicito – Distinzione
Il silenzio-inadempimento dell'amministrazione ricorre solo quando, di fronte alla formale richiesta di un provvedimento da parte di un privato, l'amministrazione omette di provvedere entro i termini stabiliti dalla legge, presupponendo l'esistenza di uno specifico obbligo giuridico di provvedere. Quando l'amministrazione fornisce una risposta, anche se stringata e laconica, che si configura oggettivamente come diniego implicito dell'istanza, non sussistono gli estremi del silenzio-inadempimento e l'interessato ha l'onere di impugnare tempestivamente il diniego. (1)
(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2025, n. 4204; sez. IV, 26 maggio 2023, n. 5206.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
ATTO amministrativo, SILENZIO, assenso, inadempimento, rifiuto, rigetto, significativo
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten