Esposizione all’amianto nella Marina Militare: responsabilità del Ministero della difesa e risarcimento agli eredi
Esposizione all’amianto nella Marina Militare: responsabilità del Ministero della difesa e risarcimento agli eredi
Esposizione all’amianto nella Marina Militare: responsabilità del Ministero della difesa e risarcimento agli eredi
Militare – Decesso per esposizione ad amianto – Responsabilità Ministero della difesa – Natura – Onere della prova
La responsabilità dell’Amministrazione datrice di lavoro per i danni alla salute derivanti dall’esposizione professionale all’amianto ha natura contrattuale e trova fondamento nell’art. 2087 c.c., quale clausola generale di protezione integrativa del rapporto di lavoro. Il lavoratore deve provare il danno e il nesso causale tra attività svolta e patologia contratta, mentre grava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure disponibili al tempo dei fatti e necessarie per prevenire il danno. In particolare, in materia di patologie asbesto-correlate, quanto alla prova del nesso causale tra esposizione professionale all’amianto e insorgenza del mesotelioma pleurico, trova applicazione il criterio civilistico del “più probabile che non”, assumendo rilievo causale ogni esposizione alla sostanza nociva, indipendentemente dall’entità della dose assorbita, in quanto l’eziopatogenesi del mesotelioma è di tipo dose-dipendente e ogni esposizione contribuisce, almeno come concausa, all’insorgenza della malattia o alla riduzione del relativo periodo di latenza (1).
Responsabilità civile – Danno biologico terminale – Danno morale catastrofale – Criteri di liquidazione
In caso di decesso non immediato conseguente a malattia professionale, gli eredi hanno diritto al risarcimento iure hereditatis sia del danno biologico terminale, costituito dall’invalidità temporanea assoluta sofferta dalla vittima fino alla morte, sia del danno morale cd. catastrofale, derivante dalla lucida consapevolezza dell’approssimarsi dell’exitus. Le due voci di pregiudizio conservano autonomia concettuale e devono essere liquidate mediante criteri distinti, facendo applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano, salvo che sussistano specifiche circostanze idonee a giustificarne il superamento. Inoltre, sempre ai fini della liquidazione, il giudice deve applicare d'ufficio il principio della compensatio lucri cum damno, purché gli incrementi patrimoniali derivino dalla stessa sequenza causale e riguardino le medesime voci di danno non patrimoniale. (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen., 7 ottobre 2025, n. 15 (oggetto della News UM n. 93 del 20 ottobre 2025).
(2) Conformi: Cass. civ., sez. lav., 15 dicembre 2022, n. 36841; Cass. civ., sez. un., 22 maggio 2018, n. 12564; Cons. Stato, Ad. plen., 4 gennaio 2018, n. 1 (oggetto della News n. 120/2018).
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
MILITARE
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten