Sulla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro non stagionale

Sulla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro non stagionale


Straniero – Permesso di soggiorno – Conversione – Lavoro non stagionale – Termine

 

La richiesta di conversione di un permesso di soggiorno per lavoro da stagionale a non stagionale va presentata entro la scadenza del permesso da convertire. Ciò è desumibile sia dalla natura stessa dell’istituto della conversione, la quale presuppone l’esistenza di un permesso che sia ancora in vigore; sia dall’art. 6, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 sulla conversione di un permesso per motivi di studio e formazione, che espressamente prevede quel termine; tutt’al più si può ammettere che l’istanza di conversione sia presentata entro i successivi sessanta giorni, come stabilito per i rinnovi dei permessi. (1).




(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2021, n. 279.


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

STRANIERO, PERMESSO di soggiorno

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten