Riparto di giurisdizione in materia elettorale

Riparto di giurisdizione in materia elettorale


Giustizia amministrativa – Rito speciale elettorale – Riparto di giurisdizione – Operazioni elettorali e proclamazione degli eletti – Elettorato attivo – Giudice ordinario

 

La giurisdizione del giudice amministrativo in materia elettorale è limitata alle controversie concernenti la regolarità delle operazioni elettorali, in quanto riferite a posizioni di interesse legittimo, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui, avuto riguardo al petitum sostanziale, si faccia valere la lesione del diritto soggettivo di elettorato attivo (nella specie, per effetto di una disciplina ritenuta lesiva del principio di uguaglianza, libertà e segretezza del voto), anche se la domanda sia formalmente proposta mediante l’impugnazione di atti del procedimento elettorale (nella specie, verbali delle operazioni e proclamazione degli eletti). (1).




(1) Conformi: Cass. civ., sez. un., ordinanze 12 marzo 2025, n. 6633 e 24 gennaio 2024, n. 2368; C.g.a., sez. giur., 30 luglio 2025, n. 620; Cons. Stato, sez. II, 22 maggio 2024, n. 4578.


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

GIUSTIZIA amministrativa, RITO speciale (elettorale)

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten