Sulle modifiche soggettive dei raggruppamenti temporanei di imprese
Sulle modifiche soggettive dei raggruppamenti temporanei di imprese
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Raggruppamento temporaneo di imprese – Modifiche soggettive
La modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione, da parte del mandatario o di una delle mandanti, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara. Allorchè si verifichi l’ipotesi di perdita dei requisiti, la stazione appaltante, in ossequio al principio di partecipazione procedimentale, è comunque tenuta ad interpellare il raggruppamento e, laddove questo intenda effettuare una riorganizzazione del proprio assetto, onde poter riprendere la partecipazione alla gara, deve assegnargli un congruo termine per la predetta riorganizzazione. Va escluso che il mutamento della conformazione della compagine presenti carattere elusivo, solo perché apportato in ragione del venir meno della capacità tecnica di un membro del gruppo, se gli altri componenti possiedano le doti professionali necessarie per garantire l’esecuzione dell’appalto. (1).
(1) Conformi: T.a.r. per la Liguria, sez. I, 10 maggio 2022 n. 355; Cons. Stato, sez. V, 23 maggio 2022 n. 4068.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, RAGGRUPPAMENTO temporaneo di imprese
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten