Responsabilità disciplinare del militare per diffusione di messaggi denigratori in chat collettive
Responsabilità disciplinare del militare per diffusione di messaggi denigratori in chat collettive
Carabinieri e Corpo forestale – Procedimento disciplinare – Sanzioni di corpo – Rimprovero – Whatsapp
È legittima l'irrogazione di una sanzione disciplinare ad un carabiniere che abbia inviato ad un gruppo "whatsapp" un messaggio contenente frasi lesive della dignità del corpo di appartenenza, dovendosi prefigurare, alla stregua di un canone di ragionevole precauzione, la successiva propagazione a terzi del messaggio ad opera dei partecipanti alla chat. (1).
Carabinieri e Corpo forestale – Procedimento disciplinare – Sanzioni di corpo – Diritto di critica – Limiti
Il diritto di critica, riconosciuto espressamente in favore del personale militare dall’art. 1472 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, trova un proprio limite intrinseco nella necessità che le espressioni usate siano continenti, ovvero esternate con modalità tali da non travalicare i principi di correttezza stabiliti dalla normativa in materia disciplinare e siano improntati ad una continenza particolarmente rigorosa del linguaggio e dei toni, dovendo essere evitata ogni esplicita o implicita commistione fra il pensiero espresso ed il ruolo ricoperto. (2).
In motivazione la sezione ha precisato che le forze armate sono regolate da un complesso di norme e principi (che gli appartenenti si obbligano ad osservare) i quali, in virtù di pubblici interessi ed in quanto rivolti a soggetti cui si chiede una disciplina speciale, possono trovare del tutto legittimamente un’applicazione in senso compressivo di alcuni profili di libertà comportamentale (Cons. Stato, sez. I, 22 gennaio 2024, n. 51).
Carabinieri e Corpo forestale – Procedimento disciplinare – Sanzioni di corpo – Rimprovero – Atto amministrativo – Motivazione
In materia di sanzioni disciplinari irrogate al personale militare, l'obbligo di motivazione deve ritenersi attenuato e correttamente assolto attraverso il mero riferimento puntuale al fatto addebitato, qualora la condotta sia di tale rilievo da risultare palesemente contraria ai doveri di moralità, rettitudine, correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e del giuramento prestato, rendendo di fatto la sanzione non suscettibile di ridimensionamento. (3).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 28 novembre 2023, n. 10177.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 11 febbraio 2026, n. 1097; sez. II, 23 giugno 2025, n. 5455; 23 settembre 2024, n. 7732; C.g.a., sez. giur., 15 dicembre 2025, n. 1004.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. I, pareri 9 luglio 2024, n. 851; 29 dicembre 2023, n. 1632; sez. IV, 26 marzo 2020, n. 2107
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
CARABINIERI e corpo forestale
IMPIEGATO dello Stato e pubblico in genere, PROCEDIMENTO disciplinare
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten