Interpretazione delle istanze del privato e obbligo di provvedere della PA: limiti del silenzio amministrativo negli atti generali e discrezionali
Interpretazione delle istanze del privato e obbligo di provvedere della PA: limiti del silenzio amministrativo negli atti generali e discrezionali
Interpretazione delle istanze del privato e obbligo di provvedere della PA: limiti del silenzio amministrativo negli atti generali e discrezionali
Atto amministrativo – Interpretazione – Buona fede
Le istanze dei privati vanno interpretate con riferimento ai canoni di buona fede e conservazione degli atti giuridici di cui agli artt. 1366 e 1367 c.c. secondo buona fede: il cittadino non deve qualificarle giuridicamente, ma la PA deve individuarne correttamente natura e finalità e ricondurle all’istituto applicabile. (1).
Atto amministrativo – Silenzio inadempimento – Atti generali, di pianificazione e programmazione – Giustizia amministrativa – Azione avverso il silenzio – Presupposti
L’obbligo di provvedere può configurarsi anche con riferimento ad atti generali, ivi inclusi quelli di pianificazione e programmazione, non essendo la proponibilità del rito avverso il silenzio esclusa né dal carattere generale o regolamentare dell’atto, né dall’ampiezza della discrezionalità amministrativa; la relativa preclusione discende piuttosto dalla difficoltà di individuare, in ragione della destinazione dell’atto a una pluralità indifferenziata e mutevole di destinatari, i requisiti della legittimazione e dell’interesse a ricorrere. Tuttavia, anche rispetto a tali atti, sono configurabili posizioni di interesse legittimo differenziato e qualificato, specie nei procedimenti officiosi aventi ad oggetto attività programmatoria o pianificatoria, dovuta nell’an, ma discrezionale sul quomodo e sul quid. (2).
Giustizia amministrativa – Legittimazione al ricorso – Azione avverso il silenzio – Atti generali, di pianificazione e programmazione – Presupposti
Ai fini dell’individuazione dei requisiti della legittimazione e dell’interesse a ricorrere in capo a chi si attivi per l’adozione di provvedimenti di tal natura, non rileva poi l’ampiezza della discrezionalità, salvo il caso in cui quest’ultima, investa anche l’'an” del provvedere. Ciò accade in genere, salvo ipotesi specifiche, per gli strumenti di pianificazione generale in materia urbanistica e relative varianti. In tali casi, infatti, è da escludersi la sussistenza di un obbligo di provvedere, anche in considerazione delle valutazioni lato sensu politiche riservate all’Amministrazione che rendono l’inerzia sostanzialmente insindacabile da parte del giudice amministrativo (3).
(1) Conformi: Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2004, n. 3452
(2) Conformi: (in senso favorevole Cons. Stato, sez. IV, 17 dicembre 2018 n. 7090; Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 273 sulla approvazione di un piano cava; Cons. giust. amm. n. 905 del 2020; Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 2020 n. 2212; Cons. Stato, sez. IV, 23 novembre 2020 n. 7316, in materia di Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore; Corte cost., sentenze n. 176 del 2004, n. 355 del 2002, nonché n. 262 del 1997). In sostanza, l’azione avverso il silenzio è impraticabile solo laddove manchi uno specifico e individuato destinatario dell’azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2009, n. 4351, con specifico riferimento agli atti normativi che, per la loro generalità e astrattezza vedono quali loro destinatari la collettività, ovvero, categorie di soggetti genericamente e astrattamente determinate).
(3) Conformi: cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 7316 del 2020).
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
ATTO amministrativo, INTERPRETAZIONE
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten