Sul recupero di emolumenti indebitamente percepiti dai militari: natura dell'attività e onere della prova
Sul recupero di emolumenti indebitamente percepiti dai militari: natura dell'attività e onere della prova
Sul recupero di emolumenti indebitamente percepiti dai militari: natura dell'attività e onere della prova
Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Guardia di finanza – Recupero emolumenti indebitamente percepiti – Onere della prova – Verbale ispezione contabile – Fidefacenza
È legittimo il provvedimento di ripetizione di emolumenti accessori indebitamente percepiti da un militare della Guardia di Finanza - quale atto doveroso che non richiede specifica motivazione - essendo sufficiente all’assolvimento dell’onere della prova, che grava sull’amministrazione, il contenuto del verbale di constatazione redatto in seguito a verifica ispettiva, il quale ha valore fidefacente. (1).
In motivazione, la sezione, precisata l’irrilevanza dell’utilizzo di espressioni descrittive («in molti casi», «di solito», «quasi sempre» ecc.) nel verbale di constatazione, in quanto attinenti alla sola parte riepilogativa e di sintesi del documento, ha valorizzato i seguenti ulteriori elementi fattuali: i) lo svolgimento di mansioni oggettivamente incompatibili con talune indennità percepite, segnatamente quelle di “fuori sede” (connesse all’imbarco e alla navigazione) e di “presenza esterna” (connesse ad attività operativa esterna); ii) l’archiviazione del procedimento penale per truffa militare aggravata per difetto dell’elemento soggettivo del dolo – e non per insussistenza della materialità dei fatti contestati – accompagnata dall’espressa indicazione, nella richiesta di archiviazione, della residua responsabilità contabile e disciplinare, la quale ultima è stata accertata proprio per aver il militare inserito nelle comunicazioni amministrative di fine mese dati non coerenti con le scritture di servizio, con irrogazione della sanzione di cinque giorni di consegna di rigore, non impugnata; iii) l’estensione del valore fidefacente del verbale alla discrasia tra l’indicazione delle somme corrisposte e di quelle risultanti dalle scritture ufficiali di servizio.
(1) Conformi: con riferimento alla natura doverosa del recupero di indebito, Corte cost. 27 gennaio 2023, n. 8, in Foro it., 2023, I, 1348 che si segnala per il particolare approfondimento degli stringenti presupposti per il riconoscimento della buona fede oggettiva dell’accipiens nel quadro delle tutele approntate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo); Cons. Stato, sez. VI, 20 ottobre 2023, n. 9115; sez. V, 26 giugno 2015, n. 3218; 9 giugno 2014, n. 2903; con riferimento all’onere della prova, Cons. Stato, sez. V, 14 maggio 2003, n. 2560; con riferimento alla significativa e qualificata valenza istruttoria del verbale di contestazione redatto in esito a sopralluoghi o ispezioni e della sua valenza fidefacente fino a querela di falso ex art. 2700 c.c. delle attività ivi riportate v. Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2024, n. 9927; Cass. civ., sez. VI, 3 luglio 2014, n. 15191.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
IMPIEGATO dello Stato e pubblico in genere
GUARDIA di finanza
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten