Danno ambientale, proprietario incolpevole e responsabilità solidale. Intervento del terzo nel processo e successione ex art. 1, c. 488, l. n. 296/2006
Danno ambientale, proprietario incolpevole e responsabilità solidale. Intervento del terzo nel processo e successione ex art. 1, c. 488, l. n. 296/2006
Danno ambientale, proprietario incolpevole e responsabilità solidale. Intervento del terzo nel processo e successione ex art. 1, c. 488, l. n. 296/2006
Ambiente – Inquinamento – Assunzione volontaria della bonifica da parte del proprietario – Obbligo del responsabile dell'inquinamento
L’assunzione volontaria dell’obbligo di bonifica da parte del proprietario interessato non esclude né il potere/dovere dell’amministrazione di individuare il responsabile dell’inquinamento, né, a fortiori, elide il dovere di quest’ultimo di porre rimedio all’inquinamento stesso. (1).
In motivazione la sezione ha aggiunto che: i) la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, 2 febbraio 2024, n. 1110) che configura l’assunzione volontaria dell’obbligo di bonifica da parte del proprietario non responsabile come gestione di affare altrui, precisa che ai sensi dell’art. 2028 c.c., l’attività utilmente iniziata deve essere portata a compimento, o comunque proseguita, finché l’amministrazione non sia in grado di far subentrare l’autore dell’inquinamento; ii) in base all’art. 244, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'amministrazione è tenuta ad intervenire solamente qualora il responsabile non sia individuabile e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato.
Ambiente – Danno ambientale – Responsabilità aquiliana – Solidarietà – Azione di rivalsa
La responsabilità per il danno ambientale, quale species di responsabilità aquiliana, ha natura solidale con la conseguenza che l’adempimento dell’obbligo risarcitorio, anche in forma specifica, può essere richiesto a ciascun responsabile, ferma restando la possibilità in capo al corresponsabile che abbia integralmente sostenuto le spese di rivalersi sugli altri corresponsabili in proporzione ai rispettivi contributi oggettivi e soggettivi di partecipazione. (2).
Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Intervento su ordine del giudice – Presupposti
Nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 28, comma 3, c.p.a., l’ordine di intervento del terzo è rimesso a una valutazione di mera opportunità del giudice, non essendo richiesta, a differenza di quanto previsto dall’art. 107 c.p.c., la sussistenza di un rapporto di comunanza di causa; ne consegue che il relativo potere si configura come ampiamente discrezionale, in funzione della completezza del contraddittorio e della piena cognizione della controversia (3).
Amministrazione dello Stato – Enti pubblici in genere – EFIM – FINTECNA – Successione a titolo universale
L’art. 1, comma 488, l. 27 dicembre 2006, n. 296 deve essere interpretato nel senso che il trasferimento dei patrimoni delle società in liquidazione coatta amministrativa controllate da EFIM alla società destinataria del trasferimento integra una successione a titolo universale, comprensiva di tutti i rapporti attivi e passivi, ivi inclusi quelli non espressamente indicati nelle situazioni patrimoniali di riferimento. (4).
secondo la sezione tale qualificazione trova conferma sia nel dato letterale della norma — che dispone il trasferimento “con ogni loro componente attiva e passiva” — sia nell’effetto estintivo automatico delle società trasferenti, nonché nella irrilevanza limitativa della separazione patrimoniale prevista per la fase liquidatoria. Ne consegue la responsabilità della società subentrante per le obbligazioni facenti capo al dante causa, anche con riferimento a passività sopravvenute o non contabilizzate.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 2 febbraio 2024, n. 1110; 1 aprile 2020, n. 2195.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 10 marzo 2025, n. 1969; 7 gennaio 2021, n. 172 secondo cui la necessità di tutelare l'ambiente e la salute umana esigono, in applicazione del principio di precauzione, che l'inizio delle operazioni finalizzate alla bonifica di un sito non possano essere bloccate in attesa di individuare tutti i possibili responsabili, le singole responsabilità e le singole azioni di bonifica, ove frazionabili: la bonifica deve, infatti, essere sollecitamente eseguita e, ove siano individuati ulteriori responsabili dell'inquinamento, il soggetto giuridico che ha posto in essere gli interventi di bonifica avrà titolo per agire in rivalsa, ai sensi dell'art. 253, comma 4, seconda parte, del d.lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del corresponsabile o dei corresponsabili nella misura a loro imputabile.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
AMBIENTE, DANNO AMBIENTALE
AMBIENTE, INQUINAMENTO
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten