Sulla necessità della sospensione del foraggiamento nella provincia di Trento

Sulla necessità della sospensione del foraggiamento nella provincia di Trento


Ambiente – Animali pericolosi – Provincia di Trento – Foraggiamento – Limitazione – Ratio

 

La disciplina relativa alla pratica del foraggiamento nella provincia di Trento, che limita la possibilità di svolgere detta pratica in aree in cui la stessa può aggravare le problematiche relative alla presenza dell’orso bruno, bilancia i contrapposti interessi, ritenendo l’interesse delle specie foraggiate al proprio sostentamento recessivo rispetto ai pericoli derivanti dalla presenza dell’orso, che riguardano sia l’incolumità delle stesse specie foraggiate, che possono essere aggredite nei pressi dei siti di foraggiamento, sia l’incolumità dell’uomo nei casi in cui la pratica in esame dovesse concretamente determinare una maggiore probabilità di avvicinamento ed aggressione da parte dell’orso. Detto bilanciamento può essere ricondotto alla tutela della biodiversità e dell’ecosistema, affermata dall’art. 9 Cost. (come modificato dalla legge  costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1) che dovrebbe imporre di evitare quelle pratiche che alterino l’equilibrio naturale ed il rapporto tra le specie animali e tra queste ultime e l’uomo, comportando conseguenze dannose maggiori rispetto ai benefici ritraibili dalle singole specie animali nel cui interesse la pratica è attuata. (1).


Il riferimento è alla delibera della giunta provinciale n. 2852/2013 posta a fondamento del ricorso di prime cure della Lega Antivivisezione Ente Morale Ets che aveva con due diverse istanze - respinte dalla provincia - chiesto la sospensione ed il divieto della pratica del foraggiamento in tutti i distretti della provincia o, comunque, nella Val di Sole che include le due riserve ove erano recentemente avvenuti gli incidenti con l’orsa JJ4 e l’orso MJ5. Detta delibera, come precisato in sentenza, prevede che: - non possono essere individuati come siti di foraggiamento i siti “che possono comportare aggravamento della problematica relativa all’impatto sulle coltivazioni agricole o alla presenza di individui della specie Orso bruno”; - “il Servizio Foreste e fauna può far sospendere il foraggiamento o imporre l’eliminazione dei manufatti che comportano la nascita di situazioni problematiche collegate alla presenza dell’orso”.

 

Ambiente – Animali pericolosi – Provincia di Trento – Foraggiamento – Sospensione – Istanza – Reiezione – Illeggittimità

 

Sono affetti da difetto di istruttoria e motivazione i provvedimenti della provincia di Trento, che a fronte di una  circostanziata e motivata istanza di un'associazione di protezione degli animali,  volta ad ottenere quanto meno la sospensione o il divieto di foraggiamento nei distretti frequentati dall’orso bruno e potenzialmente interessati da un aggravamento delle problematiche legate alla presenza di questo animale,  si sono limitati a richiamare gli estremi della disciplina di settore, senza specificare per quale ragione l’applicazione di tale disciplina giustificasse la sostanziale reiezione delle istanze e comunque senza esaminare ed approfondire gli elementi di fatto dedotti dall’istante per sostenere l’aggravamento delle problematiche legate alla presenza dell’orso in conseguenza della pratica del foraggiamento. (2).


In motivazione la sezione ha precisato che la richiesta era diretta ad ottenere non solo il generale divieto di foraggiamento ma, in subordine, la sospensione o il divieto di foraggiamento nei distretti che, in base ad una interpretazione complessiva dell’istanza, comprensiva sia delle premesse che delle conclusioni, potevano individuarsi in quelli abitualmente frequentati dall’orso bruno e potenzialmente interessati da un aggravamento delle problematiche legate alla presenza di questo animale. D’altronde, la circostanza che in molti dei distretti indicati dalla LAV nella prima istanza si fossero verificate situazioni problematiche legate alla presenza dell’orso bruno trovava conferma nella relazione triennale dell’Associazione Cacciatori Trentini, ente gestore dell’attività di foraggiamento.

 

Atto amministrativo – Motivazione – Motivazione postuma – Sanatoria giurisprudenziale – Esclusione

 

Non è possibile  per l’amministrazione integrare la motivazione del provvedimento impugnato mediante gli atti difensivi depositati nel corso del giudizio. Né una integrazione della motivazione può ritenersi consentita dall’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, non essendo il difetto di motivazione assimilabile tout court alla violazione di norme procedimentali o ad un vizio di forma, in quanto insostituibile presidio di legalità sostanziale. (3).




(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Conformi: Sulla prima parte della massima: Cons. Stato, sez. IV, 5 dicembre 2024, n. 9760; sez. VI, 27 aprile 2021, n. 3385. Sulla seconda parte della massima: Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2021, n. 3385.


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

AMBIENTE

ANIMALI e vegetali

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten