Sulla nozione di sottoprodotto utilizzabile ai fini del recupero ambientale di una ex discarica

Sulla nozione di sottoprodotto utilizzabile ai fini del recupero ambientale di una ex discarica


Rifiuti – Discarica – Ambiente – Ex cava – Recupero ambientale – Sottoprodotto – Caratteristiche

 

Ai fini della qualificazione di una sostanza o di un oggetto come “sottoprodotto” e non come rifiuto, da poter utilizzare per il riempimento di una ex cava, già adibita a discarica, in sede di recupero ambientale, devono ricorrere contestualmente tutte le condizioni di cui alle lett. a), b), c), e d) dell’art. 184  bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152 ("Codice dell'Ambiente") la certezza del riutilizzo di cui alla lett. b) del citato disposto normativo non deve essere  delibata  in astratto, ma  in concreto, in relazione alla destinazione effettiva e certa del materiale, per cui la stessa deve escludersi laddove lo stesso non sia conforme ai parametri delle concentrazioni soglia di contaminazione previste dalla colonna A, Tabella 1, allegato 5, parte IV del medesimo decreto legislativo, valevole per i siti ad uso verde pubblico e privato residenziale, da applicarsi in relazione alla destinazione d’uso dell’area interessata dall’intervento di recupero ambientale. (1).


Con la sentenza de qua il Consiglio di Stato, pertanto, dopo avere disposto verificazione, ha confermato la sentenza di prime cure che aveva respinto i ricorsi riuniti proposti avverso: - il verbale della conferenza di servizi, che nell'approvare il piano di monitoraggio ambientale dell’area della ex discarica denominata “Cava 4”, prescriveva per l’esecuzione del progetto, l’utilizzo di soli materiali che rispettassero le caratteristiche chimico - fisiche di cui alla Tabella I dell’Allegato 5 alla Parte IV del d.lgs. 152/2006, Colonna A; - l'ordine di rimozione e di smaltimento dei rifiuti di cui all’ordinanza sindacale adottata dal comune di Massarosa ex art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006; - l'ordine di sospensione dei lavori di risistemazione ambientale di cui al permesso di costruire.


(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
Cfr. Cass. pen., sez. III, 18 marzo 2013, n. 32797, secondo cui in tema di tutela dell'ambiente, le rocce e le terre da scavo che presentino sostante esterne inquinanti sono sottratte alla disciplina sui rifiuti solo in presenza: i) di caratteristiche chimiche che escludano una effettiva pericolosità per l'ambiente; ii) di approvazione di un progetto che ne disciplini il reimpiego; iii di prova dell'avvenuto rispetto dell'obbligo di reimpiego secondo il progetto. (Fattispecie in cui, lo smarino, ovvero il materiale da scavo delle gallerie, in quanto destinato ad essere abbandonato in discarica, é stato qualificato come rifiuto).


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

RIFIUTI, DISCARICA

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten