Sull'ambito di applicazione della clausola di equivalenza in materia di appalti pubblici
Sull'ambito di applicazione della clausola di equivalenza in materia di appalti pubblici
Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione – Gara – Clausola di equivalenza – Ambito applicabilità
In materia di appalti pubblici la clausola di equivalenza trova applicazione solo con riferimento ai requisiti “funzionali” e non a quelli “strutturali”. La qualificazione in termini strutturali o funzionali di un requisito minimo prescritto dalla legge di gara non dipende dalla natura del requisito in sé considerata, bensì dall’esistenza o meno nella lex specialis dell’esplicitazione delle finalità e dei bisogni dell’amministrazione che la previsione di una determinata caratteristica tecnica è destinata a soddisfare. Infatti solo il confronto tra il prodotto offerto e la finalità perseguita permette di determinare l’idoneità del primo. Al contrario, la mancata enunciazione della finalità è tale da rendere il requisito di carattere “strutturale” e la sua mancanza nel prodotto offerto a configurare aliud pro alio. Peraltro, anche a voler ritenere che la finalità possa essere dedotta pur in assenza di un’esplicitazione da parte della lex specialis di gara, essa deve essere sempre riferita alla caratteristica prescritta e non all’appalto complessivamente inteso. (1).
In motivazione, sottolinea la sezione che solo il confronto tra il prodotto offerto e la finalità perseguita permette di determinare l’idoneità del primo. Al contrario, la mancata enunciazione della finalità è tale da rendere il requisito di carattere “strutturale” e la sua mancanza nel prodotto offerto a configurare aliud pro alio. Peraltro, anche a voler ritenere che la finalità possa essere dedotta pur in assenza di un’esplicitazione da parte della lex specialis di gara, essa deve essere sempre riferita alla caratteristica prescritta e non all’appalto complessivamente inteso.
Sulla base di tali rilievi, in riforma della sentenza di prime cure, la sezione ha accolto il ricorso proposto dalla seconda classificata in relazione ad una procedura per la fornitura di maschere monopaziente total face per anestesia e rianimazione in quanto la lex specialis di gara, con riferimento alla valvola PEE, prevedeva che dovesse essere amagnetica, laddove il prodotto offerto dalla società appellata era privo del requisito dell’amagneticità.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2024, n. 4155.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, GARA
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten