Sulla distinzione fra attività di cartomanzia lecita e "ciarlataneria" e sulla tutela risarcitoria per gli interessi legittimi oppositivi
Sulla distinzione fra attività di cartomanzia lecita e "ciarlataneria" e sulla tutela risarcitoria per gli interessi legittimi oppositivi
Sulla distinzione fra attività di cartomanzia lecita e "ciarlataneria" e sulla tutela risarcitoria per gli interessi legittimi oppositivi
Giustizia amministrativa – Azione risarcitoria – Interessi legittimi oppositivi
Con riguardo agli interessi legittimi oppositivi, il giudice non è chiamato, in sede risarcitoria, ad effettuare un giudizio prognostico circa la spettanza del bene della vita, discendendo automaticamente dall’annullamento giurisdizionale dell’atto l’effettivo conseguimento del bene medesimo; ciò in quanto il collegamento con il bene della vita si è già consolidato in virtù di un precedente provvedimento, e tanto basta a pretendere la riparazione delle conseguenze patrimoniali sfavorevoli dell’illegittimità dell’azione amministrativa, anche in ipotesi di successivo (legittimo) riesercizio del potere amministrativo sempre in senso sfavorevole al privato. (1).
Nella fattispecie de qua veniva in rilievo un provvedimento questorile, con cui si era ordinata la cessazione dell’attività di cartomanzia telefonica, svolto da una società, fondato sulla supposta violazione dell’art. 121 t.u.l.p.s. nella parte in cui vieta il mestiere di ciarlatano. A seguito dell'annullamento di tale provvedimento ad opere dal T.a.r. per l'Umbria, la società aveva proposto l'azione risarcitoria, accolta dal medesimo T.a.r., con sentenza n. 457/2023, oggetto di appello innanzi al Consiglio di Stato, da parte del Ministero dell'Interno, respinto con la presente sentenza.
Giustizia amministrativa – Azione risarcitoria – Colpa – Presunzione
In sede di giudizio per il risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo, il privato danneggiato può limitarsi ad invocare l’illegittimità dell’atto quale indice presuntivo della colpa, restando a carico dell’amministrazione l’onere di dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile. Peraltro, la presunzione di colpa dell’amministrazione può essere riconosciuta solo nelle ipotesi di violazioni commesse in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento, giuridico e fattuale, tale da palesarne la negligenza e l’imperizia, cioè l’aver agito intenzionalmente o in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede nell’assunzione del provvedimento viziato. (2).
In motivazione la sezione ha ritenuto che nell'ipotesi di specie non fosse configurabile l'errore scusabile dell'amministrazione, dovendosi avere riguardo ai più recenti arresti giurisprudenziali che avevano evidenziato come l'attività di cartomanzia non potesse ex se identificarsi nell'attività di "ciarlataneria" vietata dall'art. 121 t.u.l.p.s.
Commercio – Cessazione attività – Ciarlataneria – Divieto – Cartomanzia – Distinzione
La cartomanzia, da ritenersi attività lecita ex se, va distinta da quella che trasmoda in illiceità perché caratterizzata da note modali truffaldine e approfittatrici dell’altrui credulità (cd. "ciarlataneria"). Lo sconfinamento nell’area della “ciarlataneria” si verifica quando il “messaggio” commerciale che accompagna l’offerta del servizio tende a rappresentare la prestazione divinatoria non nella sua impalpabile valenza predittiva, ma come strumento realmente efficace ed infallibile per la preveggenza del futuro, con la connessa richiesta di una contropartita commisurata al maggior valore che la prestazione, per come artatamente rappresentata, assumerebbe, ovvero quando, per le modalità e/o le circostanze in cui si svolge la relazione tra cartomante e cliente, essa denota l’approfittamento da parte del primo della eventuale situazione di particolare debolezza psicologica del secondo. (3).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2021, n. 810; sez. V, 28 febbraio 2013, n. 1220 e 23 gennaio 2012, n. 265.
(2) Conformi: Quanto alla prima parte: ex multis Cons. Stato, sez. VI, 19 marzo 2019, n. 1815. Quanto alla seconda parte: Cons. Stato, sez. IV, 11 settembre 2024, n. 7529; sez. V, 2 febbraio 2024, n. 1087.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 1° luglio 2020, n. 4189; T.a.r. per il Piemonte, sez. I, 27 giugno 2014, n. 1138; T.a.r pe la Sicilia, sez. I, 2 novembre 2011, n. 1944; Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2006, n. 510; T.a.r. per la Puglia, sez. II, 1° luglio 2005, n. 3059; Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1393.
Difformi: La giurisprudenza più risalente: ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 22 febbraio 2007, n. 951 e 27 febbraio 2006, n. 814; T..a.r per l'Umbria, sez. I, 8 febbraio 1996, n. 6.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
GIUSTIZIA amministrativa, AZIONE risarcitoria
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten