Sui limiti alla libertà di espressione dei militari

Sui limiti alla libertà di espressione dei militari


Militare - Diritti politici e civili- Libertà di espressione - Sanzione disciplinare-Ammissibilità.

 

Premesso che in linea di principio non è vietato al cittadino avere opinioni personali di qualsiasi contenuto, anche dissonante dai principi costituzionali fondanti, né esprimerle, purché continentemente e comunque sempre con modalità non apologetiche, più stringenti limiti, anche in punto di espressione di tali opinioni, possono essere imposti ai militari in servizio e ad alcune categorie di pubblici funzionari, con possibile rilevanza disciplinare della stessa; il che avviene laddove queste siano offensive di valori aventi medesimo rango costituzionale.

La previsione della sanzione espulsiva, peraltro, implementa l’intensità del sindacato del giudice, potendosi verificare, sia pure secondo criteri di immediata evidenza, la sussistenza di fatti dotati di assoluta gravità come tali idonei a costituirne idonea giustificazione.

In tale quadro, il comportamento del ricorrente, pur in linea teorica riconducibile alla libertà di manifestazione del pensiero di conio costituzionale, non appare scevra da possibili riflessi disciplinari, sia pure di gravità non tale da giustificare la sanzione irrogata, in ragione delle espressioni utilizzate in quanto potenzialmente idonee a minare indebitamente, in assenza di precisi riscontri, il clima di fiducia che deve accompagnare l’operato di una Istituzione militare nelle sue articolazioni gerarchiche.(1)

(Nella specie il ricorrente, quale rappresentante sindacale, aveva rimarcato attraverso lettere anche alle più alte cariche dello Stato e interventi televisivi e on line l’elevato numero di suicidi in ambito militare, con formule lessicali utilizzate particolarmente forti e potenzialmente offensive nei riguardi degli alti ranghi militari, accusati di diffusi e non comprovati comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici nei riguardi dei

propri sottoposti, di per sè idonei, per la diffusione mediatica appositamente riservata a tale esternazione, a ingenerare un clima di sfiducia e di sospetto nei confronti dell’Istituzione militare, e per tali ragioni sanzionato con la perdita del grado per rimozione).

 

(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. II 16 marzo 2022 n. 1905.


Veröffentlichungsjahr:

2023

Sachbereich:

MILITARE

DIRITTI politici e civili

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten