Il giudice di pace è lavoratore a ogni effetto e dunque deve godere della tutela assistenziale e previdenziale e del diritto alle ferie

Il giudice di pace è lavoratore a ogni effetto e dunque deve godere della tutela assistenziale e previdenziale e del diritto alle ferie


ORDINAMENTO giudiziario- - IMPIEGATO dello Stato e pubblico in genere- Giudice di pace- Qualificazione- Lavoratore.


Alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE 7 aprile 2022 (C-236/2020) di risposta al rinvio pregiudiziale disposto con ordinanza n. 363 del 2020 da parte del T.a.r. per l’Emilia- Romagna il giudice di pace rientra nella nozione autonoma ed unitaria di lavoratore propria del diritto dell’Unione, svolgendo funzioni giurisdizionali in parte comparabili con quelle svolte dal giudice ordinario quantomeno al fine del riconoscimento di una tutela assistenziale e previdenziale e al diritto irrinunciabile alle ferie. (1)


ORDINAMENTO giudiziario- - IMPIEGATO dello Stato e pubblico in genere- Giudice di pace- Diritto alle ferie e alla tutela assistenziale e previdenziale- Spettanza.


Non sussistono “ragioni obiettive” ai sensi della clausola 4 punto 1 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato per giustificare una differenza di trattamento con lo status riservato ai giudici ordinari tale da privare il giudice di pace da ogni forma di tutela assistenziale e previdenziale e dal diritto alle ferie, risultando altrimenti egli relegato al rango di lavoratore in senso puramente formale completamente privo di ogni forma di tutela tipica del rapporto di lavoro subordinato, venendo meno anche l’effetto utile delle direttive eurounitarie emanate in “subiecta materia” (direttive n. 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato (clausole 2 e 4), n. 1997/81/CE sul lavoro a tempo parziale (clausola 4) n. 2003/88/CE sull’orario di lavoro (art. 7), n. 2000/78/CE (art. 1, 2 comma 2 lett. a) in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro).(2)
(1) Precedenti conformi: Corte giust. UE 16 luglio 2020 C-658/18 e 1 marzo 2012 O’Brien C-393/10, e, quanto alla portata unitaria della nozione, 26 marzo 2015, Fenoll, C-316/13,EU:C:2015:200, punto 25, e 20 novembre 2018, Sindicatul Familia Constanţa e a., C-147/17, EU:C:2018:926, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
(2) Precedenti conformi: Cons.Stato, sez. VII, ord. 26 gennaio 2023, n. 906.
 


 


Veröffentlichungsjahr:

2023

Sachbereich:

ORDINAMENTO giudiziario

IMPIEGATO dello Stato e pubblico in genere

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten