Tutela monocratica nelle more della decisione collegiale

Tutela monocratica nelle more della decisione collegiale


Processo amministrativo - Covid-19 - Tutela cautelare - Decisione cautelare collegiale - Calendarizzata in periodo ricompreso fra il 6 e il 15 aprile 2020 – Mancata decisione alla camera di consiglio – Per mancata presentazione di congiunta richiesta delle parti di passaggio in decisione - Art. 84, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 – Decisione monocratica - Necessità.

      Ove sull’istanza cautelare non si sia provveduto in sede collegiale, alla camera di consiglio fissata nel periodo dal 6 al 15 aprile 2020, ai sensi dell’art. 84, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, per mancata presentazione di congiunta richiesta delle parti di passaggio in decisione, nelle more della successiva camera di consiglio deve provvedersi con decreto monocratico ai sensi dell’art. 84, comma 1, decreto-legge n. 18 cit. (1).

(1) Ha ricordato il decreto che l’art. 84, commi 1 e 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 ha previsto che i procedimenti cautelari siano in questo momento decisi con decreto monocratico con il rito dell’art. 56 c.p.a. e fissazione della trattazione collegiale, in caso di accoglimento a data successiva al 6 aprile 2020.

Nella specie sull’istanza cautelare non è stato finora provveduto con decreto monocratico in quanto la medesima era iscritta al ruolo della camera di consiglio dell’8 aprile 2020 e pertanto suscettibile di essere definita collegialmente in virtù della previsione derogatoria di cui all’84, comma 2, primo capoverso, d.l. n. 18 del 2020. La decisione collegiale non è stata, nella specie, però possibile non avendo le parti presentato nei termini di legge la necessaria richiesta congiunta di passaggio in decisione.


Veröffentlichungsjahr:

2020

Sachbereich:

GIUSTIZIA amministrativa, Covid–19

GIUSTIZIA amministrativa

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten