Obbligo di evidenza pubblica per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici: la fase transitoria
Obbligo di evidenza pubblica per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici: la fase transitoria
Obbligo di evidenza pubblica per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici: la fase transitoria
Contratti della Pubblica amministrazione – Concessione – Obbligo di evidenza pubblica – Limiti ex art. 177, d.lgs. n. 50 del 2016 – Concessioni già in essere – Obbligo di adeguamento entro ventiquattro mesi – Interpretazione.
L’obbligo di evidenza pubblica – previsto dall’art. 177, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i soggetti pubblici e privati titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici nei limiti di quota pari all’80% dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro - è immediatamente operativo e il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso codice – previsto dal successivo comma 2 in relazione alle concessioni in essere per adeguarsi – è soltanto un termine finale, “entro” (e non a partire da) il quale deve essere raggiunta l’aliquota minima dell’80% di contratti affidati mediante gara; la conseguenza è che, mano a mano che i precedenti contratti vengono a scadenza, i nuovi contratti devono, sin da subito, essere affidati mediante gara (1).
(1) Ha chiarito la Sezione che la tesi contraria - secondo cui il termine di ventiquattro mesi sarebbe un termine iniziale (nel senso che l’obbligo diventerebbe operativo solo dopo ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del codice), oltre a non tenere conto del dato letterale (che individua nei ventiquattro mesi un termine massimo non superabile), porterebbe anche ad un differimento irragionevole (e non predeterminabile sotto il profilo temporale) del nuovo assetto pro-concorrenziale. Se si esclude, infatti, l’immediata operatività dell’obbligo nei primi ventiquattro mesi, per i contratti che vengono a scadenza o che vengono ex novo affidati in questo arco temporale il nuovo regime sarebbe applicabile solo a partire dalla data (di volta in volta diversa e, quindi, non predeterminabile ex ante) in cui si esaurisce il relativo rapporto contrattuale (ai ventiquattro mesi, quindi, andrebbe di fatto aggiunta la durata di volta in volta prevista dal contratto nelle more stipulato).
Veröffentlichungsjahr:
2017
Sachbereich:
CONCESSIONI amministrative
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten