L’Adunanza plenaria decide sulla legittimazione a sollevare in appello l’eccezione di difetto di giurisdizione per la parte che in primo grado è stata vittoriosa sul relativo capo di domanda

L’Adunanza plenaria decide sulla legittimazione a sollevare in appello l’eccezione di difetto di giurisdizione per la parte che in primo grado è stata vittoriosa sul relativo capo di domanda


Processo amministrativo – Eccezione di difetto di giurisdizione – Difetto di giurisdizione – In appello - Sollevata dalla parte vittoriosa in primo grado sul capo di domanda relativo alla giurisdizione – Non è legittimata.         

 

          La parte risultata vittoriosa di fronte al tribunale amministrativo sul capo di domanda relativo alla giurisdizione non è legittimata a contestare in appello la giurisdizione del giudice amministrativo (1).

 

(1) La questione era stata rimessa all’Adunanza plenaria dal Consiglio di Giustizia Amministrativa siciliana (ord. 22 ottobre 2015, n. 634) che aveva sollevato il dubbio circa la legittimazione della parte vittoriosa in primo grado, esplicitamente nel merito e implicitamente sul capo relativo alla giurisdizione (dalla parte non contestata e anzi espressamente affermata in primo grado), a proporre appello in punto di giurisdizione.
L’Adunanza plenaria ha peraltro chiarito che nelle more della trattazione dell’affare è intervenuto un fatto che impone di dubitare ulteriormente della legittimazione dell’appellante incidentale.

Ciò nonostante l’Alto Consesso ha ricordato che la questione relativa alla legittimazione della parte vittoriosa in primo grado a sollevare per la prima volta in appello questione di giurisdizione è stata risolta dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza 20 ottobre 2016, n. 21260, resa con il contributo di una relazione dell’Ufficio Studi, Massimario e Formazione della Giustizia Amministrativa (Parere reso sul quesito formulato dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione con ord. 29 febbraio 2016, n. 3916) inviata all’Ufficio del massimario della Cassazione su richiesta del Primo presidente della Suprema Corte al Presidente del Consiglio di Stato. Tale sentenza ha condiviso le conclusioni cui è pervenuto questo Consiglio di Stato a partire dalla sentenza della sez. V 7 giugno 2012, n. 656; di contro, non ha condiviso i presupposti di quella tesi, basati sul concetto di abuso del processo, affermando che la questione di giurisdizione costituisce un capo della pronuncia in ordine al quale si individua una parte vittoriosa e una parte soccombente.
Di conseguenza, vale il principio generale secondo il quale l’appello può essere proposto solo dalla parte soccombente in quanto la soccombenza “del potere di impugnativa rappresenta l’antecedente necessario” (Cass. civ., n. 21260 del 2016 cit.).


Veröffentlichungsjahr:

2017

Sachbereich:

GIUSTIZIA amministrativa, APPELLO

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten